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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19016/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una creditrice di una società consortile, munita di decreto ingiuntivo, aveva promosso espropriazione presso terzi per un credito della debitrice verso una stazione appaltante pubblica. Nel corso del giudizio ex art. 548 c.p.c. il creditore procedente non si era limitato a chiedere l'accertamento del credito della debitrice verso il terzo pignorato indicato nell'atto di pignoramento, ma aveva domandato che fosse accertata anche la responsabilità dell'associazione temporanea di imprese appaltatrice per le obbligazioni assunte dalla consortile e che, in base a tale presunta responsabilità, fosse assegnato al creditore il credito vantato dall'ATI verso la stazione appaltante. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo pignorabile il credito dell'ATI verso la ASL e valorizzando i rapporti tra ATI e consortile. L'ATI ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando violazione di norme sulla disciplina dell'appalto pubblico, della società consortile e del mandato, assumendo che solo la società consortile rispondeva con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali e che non poteva configurarsi la pignorabilità del credito dell'ATI; il secondo denunciando violazione dell'art. 474 c.p.c. e del principio nulla executio sine titulo, oltre alla disciplina del pignoramento presso terzi, sostenendo che il giudizio ex art. 548 c.p.c. può accertare solo il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato indicato nell'atto di pignoramento, non anche un diverso credito vantato da un co-terzo verso altro terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, dichiarandone assorbito il primo. Ha affermato che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, nella disciplina anteriore alla riforma del 2012, ha come oggetto esclusivo l'accertamento del credito indicato nell'atto di pignoramento come vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato. Restano estranee a tale giudizio le questioni relative a crediti di soggetti diversi dal debitore esecutato, anche se collegati da vincoli contrattuali o societari con quest'ultimo. Poiché la domanda introdotta nel giudizio di merito aveva ad oggetto l'accertamento di un credito dell'ATI verso la ASL e la sua assegnazione al procedente, la Corte ha ritenuto che essa non potesse essere proposta nell'ambito dell'espropriazione presso terzi. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi, in ragione della singolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 96 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di appalti pubblici, ma ritenuto assorbito e non decisivo nella soluzione finale.

  • art. 26 d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406

    Invocato nel primo motivo per contestare la ricostruzione dei rapporti nell'appalto, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2615-ter c.c.

    Richiamato a sostegno della tesi sulla responsabilità della società consortile, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • Capo VII del codice civile

    Citato nel primo motivo in relazione alla disciplina societaria e consortile; non decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 13 L. 28 marzo 1994, n. 109

    Richiamato nel primo motivo come parte della disciplina degli appalti pubblici, ma assorbito.

  • art. 474 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'esecuzione forzata presuppone un titolo e non può estendersi oltre il suo oggetto soggettivo e oggettivo.

  • art. 543 c.p.c.

    Norma del pignoramento presso terzi il cui oggetto, insieme a quello dell'art. 548 c.p.c., è il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato.

  • art. 548 c.p.c.

    Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ha come oggetto unico ed esclusivo la verifica dell'esistenza e dell'entità del credito pignorato indicato nell'atto di pignoramento; non consente di introdurre pretese diverse o relative a crediti di soggetti diversi dal debitore esecutato.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, poiché la causa non poteva essere proposta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., l'oggetto della controversia è esclusivamente la verifica del credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato così come indicato nell'atto di pignoramento; il giudice non può conoscere di pretese diverse.
  • Sono inammissibili, nel giudizio ex art. 548 c.p.c., domande volte ad accertare crediti di un soggetto diverso dal debitore esecutato verso altro terzo, anche se connessi a rapporti contrattuali o societari con il debitore.
  • L'espropriazione presso terzi non può essere utilizzata per aggredire un credito che non appartiene al debitore esecutato; il vincolo esecutivo resta circoscritto al credito specificamente pignorato.
  • Quando la domanda proposta nel giudizio esecutivo esorbita dall'oggetto tipico dell'accertamento dell'obbligo del terzo, la relativa causa deve essere dichiarata non proponibile, con cassazione senza rinvio delle decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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