Cassazione Civile, Ordinanza n. 13272/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, depositata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore, nonché accettata dai controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese di lite di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso da abitazione stipulato tra due comproprietari dell'immobile, in qualità di co-locatori, e una società conduttrice. Uno dei comproprietari ha intimato sfratto per morosità e chiesto la risoluzione del contratto, ma la conduttrice ha eccepito che l'iniziativa non era condivisa dall'altro comproprietario, il quale aveva espresso per iscritto dissenso. Nel successivo giudizio di merito il giudice ha ritenuto insussistente la legittimazione sostanziale della sola locatrice ad agire per la risoluzione per inadempimento, valorizzando l'opposizione dell'altro comproprietario e la necessità di un previo intervento giudiziale ex art. 1105 c.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima dell'esame la stessa ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti.
Norme richiamate
È richiamato quale possibile rimedio per superare il conflitto tra comproprietari di pari quota quando uno solo intenda promuovere l'azione di risoluzione e l'altro vi si opponga.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata e sottoscritta dalla parte e dal difensore, produce l'effetto estintivo del processo.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non vi è luogo a statuizione sulle spese secondo quanto osservato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente proposta e accettata dalle controparti determina l'estinzione del processo, senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- Quando la rinuncia interviene prima della decisione, la Corte non procede alla valutazione del merito e non adotta pronunce sulle spese secondo la disciplina richiamata.
- In presenza di comunione su un bene locato, il dissenso di un comproprietario rispetto all'esercizio dell'azione di risoluzione per inadempimento può imporre la previa attivazione del rimedio previsto per la gestione del conflitto tra partecipanti alla comunione.
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