Cassazione Penale, Sentenza n. 47058/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della dichiarazione di ricusazione avanzata nei confronti del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata, d.ssa F. Iannone. Il ricorrente lamentava che, in un passaggio motivazionale del decreto di sequestro preventivo relativo al reato di lottizzazione abusiva, il G.u.p. avrebbe anticipato il proprio convincimento anche sull'ulteriore reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), manifestando valutazioni sul dolo e sui gravi indizi di colpevolezza che avrebbero compromesso l'imparzialità richiesta per proseguire nel procedimento. Si sosteneva inoltre che tali valutazioni fossero estranee al "fumus" del reato di lottizzazione e pertanto costituenti indebita anticipazione del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato che le espressioni del G.u.p. nel decreto di sequestro si riferivano alla configurabilità concreta della fattispecie contravvenzionale (lottizzazione abusiva) e risultavano pertinenti alla misura cautelare richiesta, non costituendo indebita anticipazione del giudizio. Quanto all'accusa di abuso d'ufficio, la Cassazione ha condiviso che la richiesta di un parere tecnico (prof. Pinto) era un elemento fattuale ricostruito nel quadro complessivo e non una valutazione anticipatoria della responsabilità personale dell'ELEFANTE, la cui posizione era connessa alla qualità di amministratore della società beneficiaria. Per questi motivi la doglianza è stata ritenuta infondata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata come riferimento all'indebita manifestazione del convincimento del giudice: si configura quando il giudice anticipa valutazioni sul merito non imposte dalla sequenza procedurale o prive di nesso funzionale con l'atto da compiere. Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che le valutazioni contestate fossero giustificate dalla procedura cautelare e pertineneti alla fattispecie oggetto del decreto.
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
Richiamata come fattispecie contestata; la Corte ha precisato che l'imputazione non si fondava sulla mera richiesta di un parere tecnico, bensì sulla presunta considerazione e riportazione, in sede istruttoria e decisionale, di valutazioni del professionista in termini non conformi al vero.
Richiamato nel confronto tra "fumus" e "gravi indizi": la giurisprudenza evidenzia che per il sequestro preventivo il "fumus commissi delicti" richiede comunque elementi concreti e persuasivi, sebbene non equivalenti ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il G.u.p. avesse fornito tali elementi rispetto alla lottizzazione abusiva.
Massime di principio
- La ricusazione per indebita manifestazione del convincimento richiede che il giudice abbia fatto valutazioni sul merito non giustificate dalla sequenza procedurale o prive di nesso funzionale con l'atto: non ogni espressione o richiamo a circostanze rilevanti integra ricusazione.
- Nei provvedimenti cautelari (es. sequestri preventivi) il giudice può esporre valutazioni atte a dimostrare la configurabilità della fattispecie e la sussistenza di indizi necessari per la misura; l'uso dei termini "fumus" o "gravi indizi" non è decisivo se le argomentazioni dimostrano pertinenza e proporzionalità rispetto alla misura.
- La menzione di una richiesta di parere tecnico da parte di amministrazioni non costituisce di per sé anticipazione di giudizio sulla responsabilità di soggetti terzi (es. un amministratore di società): occorre verificare se il giudice abbia collegato quel fatto direttamente e ingiustificatamente alla colpevolezza del ricusante.
- Per valutare la legittimità di una ricusazione è fondamentale distinguere tra (a) semplici dati fattuali ricostruiti nel contesto probatorio e (b) affermazioni valutative sul grado di colpevolezza del singolo imputato; solo le seconde, prive di giustificazione procedurale, sono idonee a fondare la ricusazione.
- In situazioni analoghe, chi propone ricusazione dovrebbe dimostrare con precisione l'elemento anticipatorio non collegato a esigenze procedurali e l'effettiva incidenza di tale anticipazione sulla imparzialità del giudice.
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