Cassazione Penale, Ordinanza n. 17776/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta formulata in modo generico e indeterminato: il ricorso non indicava con precisione quali passaggi della motivazione dovessero essere censurati né quali specifici elementi di fatto o di diritto rendessero illogica la decisione impugnata, impedendo così alla Corte di esercitare il sindacato richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non articolava critiche puntuali alla motivazione della sentenza di appello, giudicata dal Collegio logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 2 e 3, n. 1, c.p.
richiamato come norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna in appello; dalla sentenza emerge che si tratta di rapina aggravata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
impone che il ricorso contenga motivi specifici e intelligibili; la loro mancanza rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, puntuale e autosufficiente: non è sufficiente denunciare in astratto l'illogicità della decisione senza individuare gli snodi motivazionali contestati.
- La genericità del motivo, quando non consente alla Corte di comprendere quali rilievi siano mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo, determina l'inammissibilità del ricorso.
- Se il provvedimento impugnato presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non si confronta concretamente con essa, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito della responsabilità.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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