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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15190/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di un credito risarcitorio di rilevante importo, collegato a una causa ordinaria promossa dalla creditrice contro la società in bonis e altri soggetti per abuso dell'attività di direzione e coordinamento e danni asseritamente subiti come socia di minoranza. In sede di verifica, la creditrice aveva chiesto l'ammissione con riserva, sostenendo che il credito dovesse essere trattato come condizionato o comunque sospeso fino all'esito del giudizio pendente. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di prova dell'an e del quantum; il tribunale, in opposizione ex art. 99 l.fall., aveva invece rigettato l'opposizione ritenendo non applicabile l'ammissione con riserva, non consentita in quel caso, e considerando nuova e quindi inammissibile la domanda di ammissione piena proposta in via subordinata, perché diversa da quella formulata nella fase di verifica sia per petitum sia per causa petendi. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva due errori: primo, violazione dell'art. 96 l.fall. per aver escluso l'ammissibilità della riserva, che avrebbe dovuto essere valutata come nei casi di credito condizionato; secondo, violazione degli artt. 93, 94, 98 e 99 l.fall. per aver qualificato come nuova la domanda di ammissione incondizionata, sostenendo che si trattasse della medesima pretesa sostanziale già allegata nella domanda originaria e che il tribunale avrebbe dovuto esaminare il merito del credito, anche perché il giudice delegato aveva in realtà deciso sul credito come non provato, non come inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che l'ammissione con riserva nel passivo è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge e non è estensibile a fattispecie ulteriori; in particolare, non è consentito assimilare la domanda di accertamento di un credito risarcitorio, ancora da verificare nel merito, a un credito condizionato, perché l'ammissione con riserva riguarda diritti condizionati e non azioni proposte in altra sede. Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato che la ricorrente aveva già esposto nella domanda di insinuazione i fatti costitutivi e le ragioni giuridiche del credito, richiamando per relationem gli atti del giudizio ordinario, sicché non vi era stata alcuna mutatio libelli né del petitum né della causa petendi. Il tribunale aveva quindi errato nel ritenere nuova la domanda di ammissione piena e nel non esaminare il merito della pretesa, avendo invece il giudice delegato già valutato la domanda come riferita a un credito non provato. Il decreto impugnato è stato perciò cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per nuovo esame nel merito della domanda di ammissione e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 96 l.fall.

    comma 2 e richiamo all'art. 96, comma 3 nel motivo

    Le ipotesi di ammissione con riserva sono tassative; non sono ammesse riserve atipiche. La riserva può operare solo nei casi espressamente previsti dalla legge o quando il credito sia sottratto alla cognizione del giudice fallimentare e debba essere accertato da altro giudice competente.

  • art. 99 l.fall.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove rispetto a quelle formulate nella fase di verifica; tuttavia, nel caso concreto, la domanda di ammissione piena non ha integrato una mutatio, essendo già desumibile dalla domanda originaria.

  • art. 93 l.fall.

    La domanda di insinuazione deve indicare fatti e ragioni del credito; nella specie tali elementi risultavano già allegati sin dall'origine.

  • art. 94 l.fall.

    La disciplina dell'insinuazione al passivo è funzionale all'accertamento del credito nella procedura concorsuale.

  • art. 95 l.fall.

    La previsione dei crediti ammessi con riserva non consente interventi additivi per equipollenza; le riserve diverse da quelle previste si intendono non apposte.

  • art. 52 l.fall.

    L'accertamento dei crediti verso il soggetto assoggettato a procedura concorsuale è soggetto al concorso e alle regole speciali della procedura.

  • art. 24 l.fall.

    La vis attractiva del tribunale fallimentare comporta che il credito debba essere accertato nella sede concorsuale, non nel giudizio ordinario, quando la relativa competenza attrattiva operi.

  • art. 55 l.fall.

    ultimo comma richiamato dall'art. 96

    I crediti richiamati dall'ultimo comma dell'art. 55 rientrano tra quelli ammissibili con riserva.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione del giudizio di accertamento dello stato passivo in attesa di altro processo non è utilizzabile quando la domanda debba essere decisa nell'ambito della procedura concorsuale.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha riqualificato il vizio denunciato come error in procedendo, valorizzando il contenuto sostanziale del motivo nonostante l'erronea intestazione.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte ha esaminato l'atto di insinuazione prodotto nel giudizio di legittimità per verificare il contenuto della domanda originaria.

  • art. 2497 c.c.

    La pretesa sostanziale riguardava il risarcimento del danno per abuso di direzione e coordinamento in danno della società controllata e del socio di minoranza.

Massime di principio

  • L'ammissione con riserva al passivo costituisce deroga eccezionale e tassativa alla regola dell'accertamento pieno del credito: fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, la riserva non può essere introdotta in via analogica o per equipollenza.
  • La riserva può essere riconosciuta quando il credito debba essere accertato da un giudice diverso da quello concorsuale o sia assistito da una condizione legale tipica; non è invece ammissibile per mere azioni risarcitorie ancora da scrutinare nel merito, se il relativo accertamento spetta al tribunale concorsuale.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la domanda non può essere modificata introducendo un diverso petitum o una diversa causa petendi; tuttavia non vi è mutatio libelli quando la domanda di opposizione esplicita o precisa la medesima pretesa già compiutamente allegata nella domanda di insinuazione.
  • Quando il creditore ha già esposto nella fase di verifica i fatti costitutivi e le ragioni del credito, il giudice dell'opposizione deve esaminarne il merito e non può arrestarsi a una pretesa novità della domanda se questa non sia realmente configurabile.
  • L'erronea intestazione del motivo di ricorso non comporta inammissibilità se dal contenuto dell'argomentazione emerge chiaramente il vizio denunciato; la Corte può riqualificare il motivo secondo la sua effettiva sostanza.
  • Le eventuali riserve diverse da quelle tipiche previste dalla disciplina fallimentare si considerano come non apposte, con conseguente necessità di valutare la domanda come ammissione pura e semplice del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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