Cassazione Penale, Sentenza n. 190/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per i seguenti motivi: (1) la formulazione dell'imputazione sarebbe risultata generica e alterata da una precisazione in udienza da parte del pubblico ministero; (2) contestazione della valutazione probatoria e richiamo all'art. 192 cod. proc. pen., sostenendo che non può rispondergli la bancarotta commessa dal precedente amministratore/ liquidatore che non gli consegnò beni né libri contabili; (3) carenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, mancando prova che abbia ricevuto e distrutto la documentazione contabile (acquisti del 2010 sarebbero anteriori alla sua nomina nel 2012); (4) mancata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare (mancata tenuta delle scritture); (5) censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla sostanza: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la riformulazione dell'imputazione non ha inciso sui riferimenti essenziali (ruolo del ricorrente come liquidatore dal 1/6/2012 e la contestazione della sottrazione delle scritture ai sensi dell'art. 16 legge fallimentare) e il diritto di difesa non è stato compromesso; il secondo motivo è stato considerato precluso in sede di legittimità in quanto volto alla rivalutazione delle prove e perché le violazioni relative alla valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen. e art. 533) non sono deducibili in Cassazione salvo che implichino nullità prevista dalla legge (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.); terzo e quarto motivo (dolo specifico e derubricazione ex art. 217 l.f.) sono stati ritenuti generici e insufficientemente motivati rispetto alla sentenza di merito che ha esaminato e ritenuto il dolo specifico configurabile; il quinto motivo sulla pena è privo di specificità e non supera il sindacato di legittimità. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma stabilita in euro 3.000,00 (la sentenza contiene un refuso finale che riporta "eurcy-3900,00", probabilmente inesatto).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usata come riferimento formale per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in Corte di Cassazione; impone la formulazione sintetica dei motivi.
Rilevata come norma in relazione all'obbligo di deposito delle scritture contabili; la sottrazione/non deposito delle scritture è elemento della contestazione di bancarotta documentale.
art. 223 comma 1 legge fallimentare
Richiamato nella contestazione originaria e nella precisazione dell'imputazione per definire i profili di responsabilità del liquidatore.
art. 216 comma 2 legge fallimentare
Richiamato nella formulazione dell'imputazione come parte della disciplina sanzionatoria/di responsabilità fallimentare oggetto della contestazione.
Norma sulle regole di valutazione della prova; la Corte afferma che i profili connessi alla valutazione probatoria non sono deducibili in Cassazione salvo che la violazione consista in una nullità espressamente prevista dalla legge.
Citata come regola di giudizio sulla valutazione del fatto e della prova; la sua violazione non comporta automaticamente deducibilità in Cassazione se non integra una nullità.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cui la violazione di norme processuali è deducibile in Cassazione solo se la violazione determina una nullità, inutilizzabilità o inammissibilità; la Corte applica questo limite per escludere la valutazione dell'art.192.
Norma relativa ad altra fattispecie di reato fallimentare (omessa tenuta delle scritture); la Corte ha ritenuto infondate le richieste di derubricazione in tale fattispecie per mancanza di argomentazione sufficiente.
Principi che regolano la determinazione della pena e i criteri di motivazione; la Corte ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del giudice di merito ai sensi di tali articoli.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile/motivazioni colpose; applicata per irrogare le sanzioni pecuniarie e le spese.
Massime di principio
- In Cassazione le questioni di fatto e la rivalutazione della prova sono in gran parte precluse: il ricorso deve mirare a violazioni di diritto o a nullità espressamente previste dalla legge, non alla semplice diversa valutazione probatoria.
- Le doglianze relative alla regola di formazione della prova contenuta nell'art. 192 cod. proc. pen. non sono in genere deducibili in Cassazione a meno che si dimostri che la violazione integri una nullità rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
- Una precisazione dell'imputazione in udienza da parte del pubblico ministero non è di per sé fonte di nullità se dal complesso degli atti emerge che il diritto di difesa non è stato compromesso e l'imputato ha potuto formulare le proprie difese.
- Le richieste di derubricazione (es. da bancarotta fraudolenta a omessa tenuta delle scritture ex art. 217 l.f.) richiedono argomentazione probatoria specifica: affermazioni generiche non superano il vaglio dei giudici, specie in Cassazione.
- Per i reati di bancarotta documentale è essenziale provare l'elemento soggettivo (dolo specifico) relativo alla sottrazione o distruzione delle scritture; contestazioni che si basano su fatti che richiedono accertamento probatorio (es. consegna o meno di libri da parte del predecessore) difficilmente passano in Cassazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve curare la specificità delle censure: motivi generici o ripetitivi verso il giudizio di merito vengono dichiarati inammissibili o infondati.
- Ricorrere comporta il rischio di condanna alle spese e all'applicazione di ammende quando si ravvisa colpa nella determinazione del motivo di ricorso; è opportuno valutare preventivamente la fondatezza giuridica del gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 76/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 77/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 78/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 79/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 80/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 81/2023 del 05/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →