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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 190/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per i seguenti motivi: (1) la formulazione dell'imputazione sarebbe risultata generica e alterata da una precisazione in udienza da parte del pubblico ministero; (2) contestazione della valutazione probatoria e richiamo all'art. 192 cod. proc. pen., sostenendo che non può rispondergli la bancarotta commessa dal precedente amministratore/ liquidatore che non gli consegnò beni né libri contabili; (3) carenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, mancando prova che abbia ricevuto e distrutto la documentazione contabile (acquisti del 2010 sarebbero anteriori alla sua nomina nel 2012); (4) mancata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare (mancata tenuta delle scritture); (5) censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla sostanza: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la riformulazione dell'imputazione non ha inciso sui riferimenti essenziali (ruolo del ricorrente come liquidatore dal 1/6/2012 e la contestazione della sottrazione delle scritture ai sensi dell'art. 16 legge fallimentare) e il diritto di difesa non è stato compromesso; il secondo motivo è stato considerato precluso in sede di legittimità in quanto volto alla rivalutazione delle prove e perché le violazioni relative alla valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen. e art. 533) non sono deducibili in Cassazione salvo che implichino nullità prevista dalla legge (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.); terzo e quarto motivo (dolo specifico e derubricazione ex art. 217 l.f.) sono stati ritenuti generici e insufficientemente motivati rispetto alla sentenza di merito che ha esaminato e ritenuto il dolo specifico configurabile; il quinto motivo sulla pena è privo di specificità e non supera il sindacato di legittimità. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma stabilita in euro 3.000,00 (la sentenza contiene un refuso finale che riporta "eurcy-3900,00", probabilmente inesatto).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usata come riferimento formale per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in Corte di Cassazione; impone la formulazione sintetica dei motivi.

  • art. 16 legge fallimentare

    Rilevata come norma in relazione all'obbligo di deposito delle scritture contabili; la sottrazione/non deposito delle scritture è elemento della contestazione di bancarotta documentale.

  • art. 223 comma 1 legge fallimentare

    Richiamato nella contestazione originaria e nella precisazione dell'imputazione per definire i profili di responsabilità del liquidatore.

  • art. 216 comma 2 legge fallimentare

    Richiamato nella formulazione dell'imputazione come parte della disciplina sanzionatoria/di responsabilità fallimentare oggetto della contestazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle regole di valutazione della prova; la Corte afferma che i profili connessi alla valutazione probatoria non sono deducibili in Cassazione salvo che la violazione consista in una nullità espressamente prevista dalla legge.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Citata come regola di giudizio sulla valutazione del fatto e della prova; la sua violazione non comporta automaticamente deducibilità in Cassazione se non integra una nullità.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cui la violazione di norme processuali è deducibile in Cassazione solo se la violazione determina una nullità, inutilizzabilità o inammissibilità; la Corte applica questo limite per escludere la valutazione dell'art.192.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma relativa ad altra fattispecie di reato fallimentare (omessa tenuta delle scritture); la Corte ha ritenuto infondate le richieste di derubricazione in tale fattispecie per mancanza di argomentazione sufficiente.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi che regolano la determinazione della pena e i criteri di motivazione; la Corte ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del giudice di merito ai sensi di tali articoli.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile/motivazioni colpose; applicata per irrogare le sanzioni pecuniarie e le spese.

Massime di principio

  • In Cassazione le questioni di fatto e la rivalutazione della prova sono in gran parte precluse: il ricorso deve mirare a violazioni di diritto o a nullità espressamente previste dalla legge, non alla semplice diversa valutazione probatoria.
  • Le doglianze relative alla regola di formazione della prova contenuta nell'art. 192 cod. proc. pen. non sono in genere deducibili in Cassazione a meno che si dimostri che la violazione integri una nullità rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
  • Una precisazione dell'imputazione in udienza da parte del pubblico ministero non è di per sé fonte di nullità se dal complesso degli atti emerge che il diritto di difesa non è stato compromesso e l'imputato ha potuto formulare le proprie difese.
  • Le richieste di derubricazione (es. da bancarotta fraudolenta a omessa tenuta delle scritture ex art. 217 l.f.) richiedono argomentazione probatoria specifica: affermazioni generiche non superano il vaglio dei giudici, specie in Cassazione.
  • Per i reati di bancarotta documentale è essenziale provare l'elemento soggettivo (dolo specifico) relativo alla sottrazione o distruzione delle scritture; contestazioni che si basano su fatti che richiedono accertamento probatorio (es. consegna o meno di libri da parte del predecessore) difficilmente passano in Cassazione.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve curare la specificità delle censure: motivi generici o ripetitivi verso il giudizio di merito vengono dichiarati inammissibili o infondati.
  • Ricorrere comporta il rischio di condanna alle spese e all'applicazione di ammende quando si ravvisa colpa nella determinazione del motivo di ricorso; è opportuno valutare preventivamente la fondatezza giuridica del gravame.

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