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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34061/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza che aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza della querela, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non contestata "in fatto" l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio). Il ricorrente affermava che tale aggravante sarebbe di natura oggettiva e che la imputazione avrebbe già descritto compiutamente gli elementi costitutivi, sicché il reato avrebbe dovuto essere procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. abbia natura valutativa e dunque, se non espressamente esposta nell'imputazione (direttamente o con formule equivalenti), non può ritenersi legittimamente contestata "in fatto". La Corte ha precisato che è comunque possibile una contestazione in fatto quando dal capo di imputazione risulti chiaramente che il bene sottratto fosse destinato a pubblico servizio (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore), ma tale situazione non ricorre nel caso in esame, dove la sottrazione è avvenuta con la manomissione del contatore dell'abitazione. Ha inoltre osservato che la contestazione suppletiva operata dal P.M. all'udienza non è stata dedotta specificamente in ricorso e quindi non poteva essere esaminata. Pertanto il provvedimento impugnato è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di furto; richiamata come norma di riferimento per il fatto oggetto del procedimento.

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Richiamato nella imputazione originaria quale riferimento alle aggravanti applicabili al furto; non determinante rispetto alla questione principale sul n.7.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Aggravante per furto commesso su cose destinate a pubblico servizio. La Corte ha interpretato tale aggravante come dotata di una componente valutativa: occorre che la natura destinata a pubblico servizio sia espressamente descritta nell'imputazione o resa manifeste le ragioni per cui l'imputato deve difendersi da tale accusa.

  • art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022

    Norma che ha introdotto la procedibilità a querela per la fattispecie al centro del processo; la Corte ha tenuto conto che, dopo tale modifica, l'azione penale richiede la querela salvo che l'aggravante sia correttamente contestata.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Prevede la contestazione suppletiva dell'imputazione da parte del P.M.; la Corte ha rilevato che l'uso di tale strumento nel processo è stato evocato ma non specificamente dedotto in ricorso, per cui la questione non è stata esaminata in cassazione.

  • art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente tra le norme allegedly violate; la Corte non ha ritenuto fondata la censura complessiva e ha rigettato il ricorso, concentrandosi sulla corretta caratterizzazione dell'aggravante

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale); la Corte ha esaminato il motivo dedotto dal Procuratore e lo ha ritenuto infondato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo nel ricorso; la Corte ha considerato il motivo nei limiti ammessi dalla disposizione e lo ha comunque ritenuto infondato.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (cose destinate a pubblico servizio) ha natura valutativa: deve essere espressamente indicata nell'imputazione o risultare in modo manifesto dalla descrizione fattuale perché sia legittimamente contestata "in fatto".
  • Se la legge rende la fattispecie procedibile a querela (es. d.lgs. n. 150/2022), l'assenza della querela nei termini comporta la dichiarazione di non doversi procedere, salvo che l'aggravante che rende procedibile d'ufficio sia stata correttamente e fattualmente contestata.
  • La contestazione in fatto è ammessa ma richiede una formulazione che renda chiaro all'imputato il rischio di dover difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene destinato a pubblico servizio (es. indicazione di allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore).
  • Il Pubblico ministero può integrare l'imputazione con la contestazione suppletiva (art. 517 c.p.p.), ma tale intervento deve essere tempestivo, idoneo e, se rilevante in sede di impugnazione, specificamente dedotto nel ricorso per essere esaminato dalla suprema Corte.
  • In cassazione i motivi devono essere formulati con chiarezza e riguardare questioni effettivamente devolute al giudice: questioni non dedotte specificamente nel ricorso non vengono esaminate.

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