Cassazione Penale, Ordinanza n. 08794/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che, pur avendo parzialmente riformato la decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità per plurimi reati fallimentari e ha rideterminato la pena, revocando le pene accessorie. L'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, contestando la misura degli aumenti e la loro giustificazione. Nella memoria difensiva depositata tardivamente è stata inoltre sostenuta l'ammissibilità del ricorso e chiesta la riassegnazione ad altra sezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva indicato in modo puntuale gli aumenti di pena applicati per ciascun gruppo di reati in continuazione e aveva dato conto delle ragioni della congruità del trattamento sanzionatorio, valorizzando l'esistenza di una logica gestionale comune tra più società, le gravi e plurime anomalie contabili, il rilevante valore dei beni distratti e la personalità spregiudicata dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 l.f.
Norme poste a base della condanna per reati fallimentari, richiamate per descrivere i fatti oggetto dei capi di imputazione confermati in appello.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per uno dei capi contestati.
Non è citato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità dell'aumento di pena per continuazione quando la sentenza impugnata abbia già indicato in modo specifico i singoli aumenti e le ragioni della loro quantificazione.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito espliciti gli elementi fattuali e valutativi che giustificano la complessiva misura sanzionatoria, come la pluralità dei fatti, la comunanza del disegno o della gestione, la gravità delle anomalie contabili e il valore dei beni distratti.
- Il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile se censura in cassazione profili già adeguatamente motivati dal giudice di merito e chiede, in sostanza, una diversa apprezzamento del trattamento sanzionatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →