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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08794/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (resistente)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che, pur avendo parzialmente riformato la decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità per plurimi reati fallimentari e ha rideterminato la pena, revocando le pene accessorie. L'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, contestando la misura degli aumenti e la loro giustificazione. Nella memoria difensiva depositata tardivamente è stata inoltre sostenuta l'ammissibilità del ricorso e chiesta la riassegnazione ad altra sezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva indicato in modo puntuale gli aumenti di pena applicati per ciascun gruppo di reati in continuazione e aveva dato conto delle ragioni della congruità del trattamento sanzionatorio, valorizzando l'esistenza di una logica gestionale comune tra più società, le gravi e plurime anomalie contabili, il rilevante valore dei beni distratti e la personalità spregiudicata dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 l.f.

    Norme poste a base della condanna per reati fallimentari, richiamate per descrivere i fatti oggetto dei capi di imputazione confermati in appello.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per uno dei capi contestati.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità dell'aumento di pena per continuazione quando la sentenza impugnata abbia già indicato in modo specifico i singoli aumenti e le ragioni della loro quantificazione.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito espliciti gli elementi fattuali e valutativi che giustificano la complessiva misura sanzionatoria, come la pluralità dei fatti, la comunanza del disegno o della gestione, la gravità delle anomalie contabili e il valore dei beni distratti.
  • Il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile se censura in cassazione profili già adeguatamente motivati dal giudice di merito e chiede, in sostanza, una diversa apprezzamento del trattamento sanzionatorio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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