Cassazione Civile, Ordinanza n. 01979/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa operante in un settore di servizi pubblici essenziali, di un complesso ospedaliero e dei relativi rapporti di lavoro. Una dirigente di primo livello, addetta in ultimo all'armadio farmaceutico di un ospedale, fu esclusa dall'elenco dei lavoratori trasferiti alla cessionaria in base a un accordo sindacale stipulato nel corso della procedura. La lavoratrice agì per ottenere l'accertamento del proprio diritto a passare alle dipendenze della cessionaria ex art. 2112 c.c., la riammissione in servizio e le retribuzioni maturate. La Corte d'appello accolse la domanda, ritenendo che l'accordo sindacale non potesse derogare al principio di continuità del rapporto di lavoro, interpretando in modo conforme alla direttiva 2001/23/CE l'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 e escludendo l'applicabilità delle norme speciali invocate dalla società. La società cessionaria ricorse in cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 5, comma 2-ter, d.l. 347/2003, dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto, dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 270/1999 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la norma speciale si applicasse alle imprese di servizi pubblici essenziali e consentisse la deroga alla continuità del rapporto; 2) analoga censura sulla medesima norma speciale e sul suo ambito applicativo; 3) violazione degli artt. 27 e 56 d.lgs. 270/1999, sostenendo che la disciplina dell'amministrazione straordinaria escludesse il trasferimento d'azienda; 4) omesso esame dell'accordo sindacale dell'11/04/2015 e violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che l'accordo richiamasse l'art. 5, comma 2-ter; 5) violazione dell'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990, per avere la Corte territoriale ritenuto non consentita la deroga al principio di continuità del rapporto. La Fondazione intervenuta propose inoltre ricorso incidentale sulle spese, lamentando la condanna solidale al rimborso, ma il suo ricorso fu dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società cessionaria e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Fondazione. Ha confermato la decisione di merito che riconosceva alla lavoratrice il diritto al trasferimento del rapporto alle dipendenze della cessionaria, con riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni maturate, nonché la condanna alle spese. La Corte ha ritenuto che l'art. 5, comma 2-ter, d.l. 347/2003 si applichi solo alle imprese del trasporto aereo, poiché il riferimento alle imprese di servizi pubblici essenziali è logicamente limitato dalla finalità della norma relativa agli ammortizzatori sociali specifici del settore aereo; ha inoltre escluso l'applicabilità degli artt. 27 e 56 d.lgs. 270/1999 poiché la deroga all'art. 2112 c.c. opera solo in procedure con finalità liquidatoria, non nel caso di amministrazione straordinaria finalizzata alla prosecuzione dell'attività. Quanto all'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990, la Corte ha affermato che va interpretato conformemente alla direttiva 2001/23/CE: gli accordi sindacali possono incidere sulle condizioni di lavoro, ma non possono escludere il trasferimento dei rapporti di lavoro, salvo le ipotesi tassative di procedure concorsuali o insolvenza con finalità liquidatoria. Il ricorso incidentale è stato ritenuto tardivo perché la Fondazione, non essendo la destinataria del ricorso principale e avendo una difesa adesiva, doveva impugnare nei termini ordinari e non poteva avvalersi dell'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c.
Norme richiamate
Il principio di continuità del rapporto di lavoro nel trasferimento d'azienda resta la regola generale e non può essere derogato da accordi sindacali salvo casi tassativi previsti dal diritto UE e dalla normativa interna conforme.
art. 47, comma 4-bis, L. 29 dicembre 1990, n. 428
Va interpretato in modo conforme alla direttiva 2001/23/CE: consente modifiche delle condizioni di lavoro per salvaguardare l'occupazione, ma non la soppressione del trasferimento dei rapporti di lavoro quando la procedura non sia finalizzata alla liquidazione.
art. 5, comma 2-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
La disposizione, letta nel suo complesso, opera solo per le imprese del trasporto aereo e non per tutte le imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali.
art. 2, comma 2, secondo periodo, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
Individua le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ma il suo richiamo nell'art. 5, comma 2-ter è limitato dalla finalità specifica della norma.
art. 63, comma 4, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
Le consultazioni sul trasferimento d'azienda possono condurre al trasferimento solo parziale dei lavoratori e a modifiche delle condizioni di lavoro, ma il rinvio alla disciplina generale non consente una deroga generalizzata alla continuità del rapporto.
art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis), d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
La disciplina che esclude il trasferimento d'azienda opera solo per operazioni in vista della liquidazione dei beni e in presenza dei presupposti specifici del programma di durata prevista dalla norma.
art. 56 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
La non qualificazione dell'operazione come trasferimento d'azienda vale solo per le operazioni effettuate in attuazione delle ipotesi richiamate dall'art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis), quindi in contesto liquidatorio.
L'interpretazione letterale deve essere letta sistematicamente, considerando che il riferimento soggettivo alle imprese di servizi pubblici essenziali è ristretto dalla finalità teleologica della norma.
Le clausole dell'accordo sindacale non possono essere lette nel senso di consentire una deroga alla continuità del rapporto se ciò contrasta con la norma imperativa e con la direttiva europea.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge esaminati dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il documento o il fatto invocato sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
L'impugnazione della parte non destinataria del ricorso principale deve rispettare i termini ordinari di impugnazione.
L'impugnazione incidentale tardiva è riservata alla parte contro la quale è proposta l'impugnazione principale; non è utilizzabile dalla parte che abbia solo una posizione adesiva rispetto all'impugnazione principale.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione sia già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia o quando la soluzione sia evidente.
Direttiva 2001/23/CE
La deroga al principio di continuità dei rapporti è ammessa solo in procedure concorsuali o analoghe procedure di insolvenza destinate alla liquidazione dei beni; negli altri casi resta ferma la tutela dei lavoratori.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale può disciplinare le condizioni del passaggio e modulare gli effetti occupazionali, ma non può di regola escludere il subentro della cessionaria nei rapporti di lavoro, salvo specifiche eccezioni previste da norme speciali conformi al diritto dell'Unione.
- Quando una norma interna che deroga alla disciplina generale del trasferimento d'azienda richiama una categoria ampia di imprese ma collega la deroga a una finalità settoriale specifica, la portata della disposizione va ridotta in coerenza con quella finalità e non estesa oltre il settore espressamente considerato.
- Le norme che escludono il trasferimento ex art. 2112 c.c. sono di stretta interpretazione e operano soltanto in procedure concorsuali o di insolvenza con finalità liquidatoria; non sono estensibili a procedure di risanamento o prosecuzione dell'attività.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, poiché ciascuna di esse è sufficiente a sorreggere il decisum.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il giudice di merito ha comunque esaminato il documento o l'elemento fattuale invocato dalla parte.
- L'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. non spetta alla parte che non sia destinataria dell'impugnazione principale; in tale ipotesi valgono i termini ordinari di impugnazione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo sufficiente dalla giurisprudenza europea o quando l'interpretazione corretta sia evidente.
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