Cassazione Civile, Ordinanza n. 18800/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dal decesso di un congiunto di alcuni danneggiati, causato dallo straripamento di un torrente avvenuto il 24 ottobre 2009. Il letto del corso d'acqua risultava ostruito da terra, vegetazione e materiali vari, con conseguente impedimento del deflusso delle acque. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria proposta dai danneggiati nei confronti di più soggetti, tra cui il Comune. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto i gravami del Comune e della Regione. Il Comune ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2043, 2051 c.c., 100 c.p.c. e 200 r.d. n. 1775/1933, lamentando che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile la sua censura sulla base di un principio relativo alla solidarietà passiva tra condebitori, principio inconferente perché il Comune aveva invece dedotto il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva e la totale estraneità alla causazione del danno. Sostiene inoltre di avere specificamente indicato che la manutenzione del canale e del torrente era stata di fatto svolta dal Consorzio di bonifica, così da escludere la propria responsabilità. I motivi secondo e terzo, relativi alla violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e alla mancata CTU, restano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura perché il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non ha esaminato la specifica doglianza del Comune sul proprio difetto assoluto di legittimazione passiva, avendo applicato un principio sulla solidarietà interna tra corresponsabili che presuppone una domanda di rivalsa o di graduazione delle responsabilità, qui non pertinente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione, affinché esamini la censura non trattata e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma non è qui la ratio decisiva; la Corte censura l'omesso esame della doglianza sulla legittimazione passiva.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla responsabilità per danno da cosa in custodia, ma i motivi che lo invocavano sono rimasti assorbiti.
Invocato nel motivo di ricorso per sostenere il difetto di legittimazione passiva, ma senza specifica elaborazione decisiva nel testo.
Richiamato nei motivi assorbiti sulla ripartizione dell'onere probatorio.
Richiamato nei motivi assorbiti, in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 200 r.d. n. 1775 del 1933
Richiamato per il regime delle impugnazioni avverso le decisioni in materia di acque pubbliche; la Corte precisa che, in caso di omesso esame di un motivo, è esperibile il ricorso per cassazione alle Sezioni Unite.
art. 202 r.d. n. 1775 del 1933
Richiamato insieme agli artt. 200 e 204 del r.d. n. 1775/1933 nel precisare il regime delle impugnazioni.
art. 204 r.d. n. 1775 del 1933
Citato per escludere che l'omesso esame di un motivo rientri tra i casi di rettificazione, essendo invece esperibile il ricorso per cassazione.
Richiamato dal precedente delle Sezioni Unite per chiarire che la solidarietà passiva tutela il creditore e non incide sui rapporti interni tra condebitori, ma il principio non era decisivo nel caso concreto perché il Comune deduceva l'esclusione totale della propria responsabilità.
Massime di principio
- Quando l'appellante deduce non la diversa ripartizione della responsabilità tra coobbligati, ma il proprio totale difetto di legittimazione passiva o di responsabilità, il giudice di merito deve esaminare specificamente tale censura e non può dichiararla inammissibile richiamando principi sulla solidarietà interna tra corresponsabili.
- La regola sulla solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. è inconferente se la parte impugna sostenendo di essere del tutto estranea al fatto generatore del danno; quel principio opera invece nelle controversie in cui si discuta della graduazione delle responsabilità o della rivalsa tra coobbligati.
- L'omesso esame di uno specifico motivo di appello nelle controversie soggette al r.d. n. 1775/1933 integra vizio deducibile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio al giudice che dovrà riesaminare la censura trascurata.
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