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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 557/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bruschi impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso nei confronti di Agostini Maria Antonietta. Ha articolato cinque motivi: (1) il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. gravante sugli immobili in suo favore sarebbe ostativo al sequestro; (2) il sequestro sarebbe illegittimo perché l'indagata agiva per beni riconducibili a persona estranea al reato (il ricorrente) che non sarebbe stato a conoscenza delle attività dell'indagata; (3) mancata prova dell'intestazione fittizia dei beni (gli immobili sarebbero effettivamente destinati alle esigenze del ricorrente); (4) indimostrata la disponibilità effettiva dei beni in capo all'indagata, essendo il Bruschi il titolare de facto; (5) (rubricato come sesto) mancata verifica dell'incapienza patrimoniale/finanziaria dell'indagata, dunque insufficiente prova della necessità della confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. non trasferisce la proprietà al beneficiario e non impedisce il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., poiché il vincolo non comprime i diritti del proprietario se non nei limiti della destinazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il vincolo crea una separazione unilaterale opponibile ai terzi ma non esclude la confiscabilità del bene se riconducibile al proposto. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e genericità delle censure relative all'incapienza e alla proporzionalità. Complessivamente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 2645-ter cod. civ.

    Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

    Il vincolo comporta la separazione unilaterale di un patrimonio destinato a uno scopo, opponibile ai terzi; non trasferisce la proprietà al beneficiario e non impedisce automaticamente misure ablative come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca se il bene resta nella disponibilità del proprietario-indagato.

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: consente il vincolo sui beni del proposto per assicurare la futura confisca, e può essere applicata anche a beni gravati da vincoli di destinazione se tali beni risultano nella disponibilità patrimoniale dell'indagato.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Norma collegata alla confisca per equivalente richiamata nel contesto del sequestro finalizzato alla confisca; la Corte ha ritenuto che il vincolo di destinazione non escluda la confisca prevista da tale disposizione quando il bene appartiene all'indagato.

  • art. 316 e art. 671 cod. proc. pen.

    Riferimenti alle norme sul sequestro conservativo/pignoramento anticipato: la Corte ha distinto il caso di specie dal sequestro conservativo (art. 316), sottolineando la diversa natura e finalità delle misure e l'irrilevanza per il presente giudizio di alcune pronunce riferite a quel diverso istituto.

  • art. 2740 cod. civ.

    Principio generale che ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni; il vincolo di destinazione è un'eccezione relativa a tale principio ma non ne esclude l'applicazione ai fini della confisca quando il bene è riconducibile al soggetto indagato.

  • art. 2915 cod. civ.

    Richiamato nel testo dell'art. 2645-ter: l'esecuzione sui beni vincolati è ammessa solo per debiti contratti per la realizzazione della finalità del vincolo, circostanza che la Corte ha valutato alla luce dell'effettiva disponibilità e della titolarità del bene.

Massime di principio

  • Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. crea un patrimonio separato opponibile ai terzi ma non trasferisce la proprietà: pertanto non impedisce automaticamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca se il bene risulta nella disponibilità patrimoniale dell'indagato.
  • Se i beni sono formalmente intestati a terzi, spetta al pubblico ministero dimostrare, quando rilevante, la effettiva disponibilità del bene in capo all'indagato; tuttavia, se il bene è di proprietà dell'indagato ma gravato da vincolo di destinazione, ciò non esclude la sottoposizione a sequestro per confisca.
  • La censura sulla mancata verifica dell'incapienza patrimoniale dell'indagato può essere inammissibile se proposta da un terzo privo di interesse diretto o se formulata in modo generico; il terzo che reclama protezione del vincolo deve dimostrare un interesse concreto e specifico.
  • Va distinta la disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.) dalla disciplina del sequestro conservativo/pignoramento anticipato (art. 316 e connessi): pronunce relative a quest'ultimo non sono automaticamente applicabili al primo.
  • In situazioni analoghe, chi rivendica la opponibilità del vincolo di destinazione deve focalizzarsi su: (a) la titolarità reale del bene; (b) la concreta destinazione d'uso e la compatibilità delle azioni esecutive con i limiti del vincolo; (c) la prova della fittizietà delle intestazioni, se rilevante.

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