Sentenza del 18/12/2019 n. 33589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IRPEG 2002, contestando il recupero fiscale derivante dall'omessa dichiarazione dei redditi, dall'indeducibilità di svalutazioni e minusvalenze su partecipazioni e dalla rettifica del reddito della controllata estera Bm. Inc. Ha sostenuto che la riclassificazione delle partecipazioni da immobilizzazioni finanziarie ad attivo circolante fosse giustificata dalla necessità di dismetterle per fronteggiare l'insolvenza e che la Commissione regionale avesse motivato in modo apparente, omettendo inoltre di esaminare la contestazione relativa alla controllata estera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto legittimo il recupero relativo alle minusvalenze non realizzate sulle partecipazioni, poiché nel 2002 esse risultavano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e la normativa ne consentiva la deduzione soltanto in quote costanti nell'esercizio di iscrizione e nei quattro successivi. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo comprensibile il percorso argomentativo della CTR nonostante alcuni richiami normativi non pertinenti. Ha invece accolto il terzo motivo, perché la CTR non aveva esaminato la censura relativa alla rideterminazione del reddito della controllata estera Bm. Inc. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 209 del 2002, art. 1, comma 1, lettere a) e b), convertito nella L. n. 265 del 2002
Ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.
La norma ha finalità antielusive e imponeva la deduzione rateizzata delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. La successiva riclassificazione contabile in attivo circolante non consente di sottrarsi al regime fiscale applicabile in base alla situazione esistente nel periodo d'imposta considerato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
La disposizione è stata richiamata dalla CTR in relazione all'abuso del diritto e all'aggiramento di obblighi o divieti fiscali mediante operazioni prive di valide ragioni economiche. La Cassazione, tuttavia, ha fondato il rigetto principalmente sull'applicazione diretta del D.L. n. 209 del 2002.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice. Nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente per i profili esaminati, ma carente riguardo alla rettifica del reddito della controllata Bm. Inc.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la disciplina applicabile alle minusvalenze su partecipazioni dipende dalla loro classificazione e dalla situazione esistente nel periodo d'imposta interessato; una riclassificazione successiva non consente normalmente di modificare retroattivamente il regime di deducibilità.
- Le esigenze finanziarie, l'insolvenza o la necessità di dismettere partecipazioni non sono di per sé sufficienti a superare una specifica regola fiscale antielusiva, se l'operazione produce un vantaggio non coerente con il regime previsto dalla legge.
- Una motivazione giudiziale non è apparente solo perché sintetica o perché contiene riferimenti normativi imprecisi: è sufficiente che renda comprensibile il percorso logico e giuridico della decisione.
- La motivazione è invece viziata quando il giudice omette completamente di esaminare una specifica censura decisiva, come una contestazione documentata sulla determinazione del reddito di una controllata.
- In sede di cassazione, l'accoglimento anche di un solo motivo può comportare la cassazione con rinvio limitatamente al profilo non esaminato, mentre gli altri capi della decisione possono rimanere fermi.
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