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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28578/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia trae origine da un’azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di un imprenditore individuale per recuperare rimesse bancarie qualificabili come solutorie, effettuate su un conto corrente intrattenuto con l’istituto di credito. Il Tribunale aveva accolto la domanda per un importo molto superiore; in appello la banca aveva ottenuto una drastica riduzione dell’accoglimento, con conseguente condanna della controparte a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre il dovuto. Nel frattempo la società cessionaria dell’azione revocatoria si era estinta per cancellazione dal registro imprese e il giudizio era proseguito nei confronti dell’unico socio superstite. Il ricorrente ha proposto sei motivi: i primi tre contro l’accertamento della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, sostenendo che le allegazioni iniziali non fossero nulle e che il giudice d’appello avrebbe dovuto ricercare e valutare documenti di primo grado (bollettino e certificato protesti), dai quali sarebbe emersa una data anteriore dei protesti; il quarto contro la ricostruzione della banca della conoscenza dell’insolvenza, deducendo che i rientri sul conto non affidato e la dinamica delle rimesse avrebbero comunque dimostrato la conoscibilità della decozione; il quinto contro la qualificazione del credito restitutorio come debito di valuta e la decorrenza degli interessi legali solo dalla domanda; il sesto contro il capo della sentenza d’appello che aveva imposto all’ex socio la restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza riformata, senza che fosse stato allegato e provato che egli avesse riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, come richiesto dall’art. 2495 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi di ricorso. In particolare, ha ritenuto che le doglianze sulla data dei protesti non fossero decisive perché il ricorrente non aveva spiegato la rilevanza della sola data di elevazione, mentre ai fini della prova della conoscenza dell’insolvenza conta la pubblicazione dei protesti; ha inoltre ribadito che l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, fondato su presunzioni e su elementi fattuali, è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione, e ha confermato il principio secondo cui l’obbligo restitutorio da revocatoria ha natura di debito di valuta, con interessi legali dalla domanda salvo prova del maggior danno. È stato invece accolto il sesto motivo: la Corte ha rilevato che, dopo l’estinzione della società, il socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e che tale presupposto non era stato allegato né provato; la statuizione della Corte d’appello, che aveva dichiarato la "parte appellata" tenuta a restituire la differenza, è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla restituzione. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della banca nei confronti dell’ex socio di accertamento dell’obbligo di restituire la somma versata alla società estinta in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese di lite del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca parziale soccombenza, così come quelle dei gradi di merito già compensate in appello.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3, 4 e 5; art. 360-bis, n. 1

    I motivi che contestano l’accertamento di merito o invocano un orientamento giurisprudenziale superato possono essere dichiarati inammissibili; il vizio ex n. 5 non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento del fatto.

  • art. 167 c.p.c.

    combinato disposto con artt. 164 e 184 c.p.c. (ratione temporis vigenti)

    La genericità dell’allegazione iniziale non rileva automaticamente se la domanda non è stata dichiarata nulla e il giudice è comunque entrato nel merito.

  • art. 164 c.p.c.

    combinato disposto con artt. 167 e 184 c.p.c. (ratione temporis vigenti)

    Le eventuali carenze di allegazione non impediscono di per sé la successiva specificazione, se la domanda non è stata dichiarata nulla.

  • art. 184 c.p.c.

    combinato disposto con artt. 167 e 164 c.p.c. (ratione temporis vigenti)

    La specificazione istruttoria non è di per sé inutilizzabile se non vi sia stata declaratoria di nullità dell’atto introduttivo.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Il ricorrente che deduce l’omessa ricerca di documenti deve indicare e dimostrare la loro decisività ai fini di una diversa decisione.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    La mancata rinvenuta produzione documentale impone la dimostrazione della rilevanza del documento perduto o non reperito.

  • art. 67, comma 2, legge fall.

    L’attore in revocatoria deve provare l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto, prova che può essere data per presunzioni semplici; non basta allegare una mera conoscibilità astratta.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura che mira a sostituire una diversa lettura del fatto a quella del giudice di merito è inammissibile.

  • art. 1224 c.c.

    Sul debito di valuta spettano gli interessi legali dalla domanda; il maggior danno da ritardo va specificamente allegato e provato.

  • art. 2495 c.c.

    Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali possono agire verso i soci nei limiti di quanto questi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; la mancata allegazione/prova di tale riscossione impedisce di affermare la responsabilità patrimoniale del socio.

  • art. 299 c.p.c.

    La cancellazione della società intervenuta in pendenza di giudizio costituisce evento interruttivo del processo.

  • art. 110 c.p.c.

    Dopo l’estinzione della società il processo può proseguire o essere riassunto nei confronti dei soci quali successori.

  • art. 384 c.p.c.

    Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito.

  • art. 24 Cost.

    La prosecuzione del giudizio nei confronti dei successori della società estinta tutela il diritto di difesa del creditore in ogni stato e grado del procedimento.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria fallimentare l’attore deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del convenuto; la prova può essere anche presuntiva, ma deve poggiare su fatti esterni idonei a sorreggere una inferenza grave, precisa e concordante.
  • La mera data di elevazione di protesti non è di per sé sufficiente a fondare la prova della conoscenza dell’insolvenza, mentre assume rilievo la loro pubblicazione, in quanto evento conoscibile all’esterno e utilizzabile come indice presuntivo.
  • Chi deduce in cassazione l’omessa ricerca o valutazione di documenti di primo grado deve indicare specificamente la decisività di tali documenti rispetto alla decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La censura che mira a ottenere un nuovo apprezzamento delle circostanze fattuali sotto il profilo della prova presuntiva è inammissibile in sede di legittimità, perché investe un accertamento riservato al giudice di merito.
  • L’obbligo restitutorio del soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta: gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale e il maggior danno da ritardo va allegato e provato.
  • Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, il socio succede nei rapporti residui della società ai fini processuali, ma la sua responsabilità patrimoniale verso i creditori sociali resta limitata alle somme eventualmente riscosse in sede di liquidazione; senza allegazione e prova di tale riscossione non può essere pronunciata una condanna restitutoria nei suoi confronti.
  • In caso di estinzione della società in corso di causa, la prosecuzione del giudizio nei confronti del socio è ammessa per non pregiudicare il diritto di difesa del creditore, ma ciò non esime quest’ultimo dall’onere di provare i presupposti sostanziali della responsabilità del socio.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizioneGiudicato

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