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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36593/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di rideterminazione in executivis della pena inflitta con sentenza irrevocabile (Tribunale di Vercelli 25/11/2021, irrevocabile 02/07/2024), aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per l'attenuante di lieve entità, considerando la condotta commessa in orario serale, da più persone, all'interno dell'abitazione della vittima e con lesioni riportate dalla vittima (guaribili in 7 giorni), nonché l'aver già riconosciuto in sede di cognizione le attenuanti generiche e l'art. 62, n.4 c.p. Il ricorso deduceva violazione di legge e contraddittorietà rispetto alla decisione di cognizione e sosteneva che la valutazione ai fini dell'art. 62, n.4 c.p. fosse incompatibile con una ulteriore negazione dell'attenuante costituzionale, nonché la cumulabilità delle valutazioni tra le due fattispecie attenuanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che, a prescindere da un possibile profilo di inammissibilità per mancata tempestiva deduzione dell'argomento in cassazione, il giudice dell'esecuzione ha svolto una valutazione di merito corretta e complessiva: non ha fatto perno soltanto sulle lesioni ma ha considerato anche modalità (più persone), luogo (abitazione privata), tempo (orario notturno) e valore/utilità dei beni, coerentemente con i criteri indicati dalla Corte Costituzionale (par. 5.8 e 5.9 della sentenza n.86/2024). La Corte ha inoltre chiarito che la cumulabilità tra la valutazione dell'art. 62, n.4 c.p. e quella dell'attenuante costituzionale non comporta automatica sovrapposizione degli esiti, essendo parametri non completamente coincidenti; il riconoscimento di una attenuante comune non implica necessariamente quello dell'attenuante di lieve entità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento a norma dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 1, cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto per cui il ricorrente è stato condannato (rapina); contestualizza la condotta oggetto del processo.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante comune già riconosciuta in sede di cognizione; la Corte ha precisato che il suo riconoscimento può coesistere con la valutazione ai fini dell'attenuante di lieve entità, ma non determina automaticamente il riconoscimento di quest'ultima, perché i parametri di valutazione differiscono.

  • Sentenza Corte Costituzionale 16 aprile 2024, n. 86

    Ha introdotto/definito l'attenuante speciale del fatto di lieve entità richiedendo una valutazione complessiva riferita a natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione e alla particolare tenuità del danno o del pericolo; indica indici rilevanti (estemporaneità, scarsità dell'offesa personale, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi) per delimitare casi di lesività davvero minima.

  • art. 136, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione all'efficacia temporale della sentenza costituzionale e all'obbligo di far valere l'argomento nel corso del giudizio ancora pendente (es.: con motivi aggiunti in cassazione) se la pronuncia è divenuta vigente prima dell'irrevocabilità della sentenza di condanna.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese nel giudizio di cassazione; applicata nella sentenza impugnata.

  • Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024 (giurisprudenza di riferimento)

    Citata per il principio secondo cui, se la decisione costituzionale era già in vigore prima dell'irrevocabilità della sentenza, l'argomento doveva essere tempestivamente dedotto nel giudizio di cassazione; è richiamata a titolo di parametro processuale temporale.

Massime di principio

  • Se una pronuncia costituzionale che introduce o amplia un'attenuante è già vigente prima dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, il difensore deve sollevare tempestivamente l'argomento (es. con motivi aggiunti in cassazione); diversamente si rischia l'inammissibilità dell'istanza in esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione può valutare autonomamente l'esistenza dell'attenuante di lieve entità in sede di rideterminazione in executivis: il suo esito può essere diverso rispetto al giudizio di cognizione anche se quest'ultimo ha riconosciuto attenuanti comuni (art. 62, n.4), perché i parametri valutativi non si sovrappongono completamente.
  • La cumulabilità fra la valutazione ai fini dell'art. 62, n.4 c.p. e quella ai fini dell'attenuante costituzionale è ammessa, ma non produce automatismi; per ottenere la riduzione occorre dimostrare la sussistenza degli indici di 'lieve entità' nel senso definito dalla Corte Costituzionale (natura, mezzi, modalità, esiguità del danno/valore, assenza di organizzazione).
  • Nelle istanze di riduzione della pena l'argomentazione deve offrire una motivazione più pregnante e specifica rispetto a quella che giustifica la fissazione della pena nella parte bassa della forbice edittale: circostanze che bastano per abbassare la pena entro la forbice possono non essere sufficienti per oltrepassare il limite edittale mediante il riconoscimento di un'attenuante.
  • Nella valutazione dell'attenuante di lieve entità vanno considerati congiuntamente tipologia del fatto, modalità, luogo, tempo, entità del danno alla persona e valore dei beni: la presenza di elementi aggravanti sotto uno o più profili (es. più autori, domicilio della vittima, lesioni anche se temporanee) può escludere la lieve entità.

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