Cassazione Penale, Sentenza n. 7824/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) relativa al reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2 c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria perché la condotta era avvenuta in ambito di servizio militare tra militari (contestata come insubordinazione con minaccia, artt. 189, comma 1 e 47, n. 2 cod. pen. mil. pace); (ii) violazione del divieto di ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 c.p.p., dal momento che per gli stessi fatti il Tribunale militare di Napoli aveva emesso sentenza assolutoria irrevocabile "perché il fatto non sussiste" del 26/10/2023 (divenuta irrevocabile 08/01/2024). Inoltre la difesa sosteneva la ricorribilità dell'ordinanza per violazione dell'art. 111, comma 7 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto assorbente la questione di giurisdizione (la condotta è avvenuta in servizio tra militari e poteva essere qualificata come reato militare di insubordinazione con minaccia) e ha accertato l'identità storico‑naturalistica del fatto tra i due procedimenti (stesso giorno: 18/01/2021; stessa condotta: la frase "non alzi la voce", avvicinamento fino a sfiorare il viso e sollevamento dei pugni; stesse persone coinvolte). Perciò ha dichiarato sussistente il divieto di bis in idem e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, pronunciando la declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla particolare tenuità del fatto: applicata dalla Procura/ GIP per l'archiviazione; la Corte afferma che l'istituto è applicabile anche ai reati militari e che l'ordinanza di archiviazione per tale motivo ha natura decisoria equiparabile a sentenza.
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Norma che punisce la minaccia aggravata: costituisce la qualificazione ordinaria contestata nel procedimento di Vibo Valentia.
art. 189, primo comma, cod. pen. mil. pace
Norma militare che punisce l'insubordinazione con minaccia: la Corte rileva che la fattispecie poteva essere qualificata come reato militare, attivando la giurisdizione del giudice militare (principio di specialità rispetto alla giurisdizione ordinaria).
Disciplina del divieto di doppio giudizio (ne bis in idem): la Corte ha ritenuto che per identità storico‑naturalistica del fatto il secondo procedimento è impedito e ha pronunziato la non doversi procedere.
art. 111, comma settimo, Cost.
Principio che consente la ricorribilità in Cassazione per violazione di legge di provvedimenti che incidono sulla libertà personale: la Corte conferma la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità, data la sua natura decisoria e gli effetti sul casellario.
Stabilisce che il difetto di giurisdizione può essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento; la Corte lo ha richiamato per sostenere che la questione è rilevabile d'ufficio.
Richiamato rispetto alla possibilità che la Cassazione, avendo giurisdizione anche sui reati militari, possa pronunciarsi direttamente su cause di proscioglimento connesse a reati militari.
Citata dalla giurisprudenza per delimitare l'ambito della giurisdizione militare (esclude il reato militare quando la condotta è posta al di fuori dell'attività di servizio e non è correlata alla tutela della disciplina).
Massime di principio
- Se la condotta è commessa da un militare in servizio e riguarda rapporti gerarchici/attività di servizio, la giurisdizione può spettare al giudice militare: l'autorità giudiziaria ordinaria che procede in difetto di giurisdizione rischia l'annullamento del provvedimento.
- Il divieto di ne bis in idem opera quando sussiste identità storico‑naturalistica del fatto (stessa condotta, stesso evento, stesso nesso causale e medesime circostanze di tempo, luogo e persona): in tal caso il secondo procedimento deve essere dichiarato impedito ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
- L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto ha natura decisoria assimilabile a sentenza e può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge (art. 111, comma 7 Cost.), soprattutto se la decisione incide su rilevanti effetti sull'imputato (es. iscrizione nel casellario).
- La deduzione del ne bis in idem è ammissibile in Cassazione anche se non proposta prima, quando non è stato possibile dedurla anteriormente per il mancato passaggio in giudicato della sentenza rilevante; tuttavia occorre che l'identità dei fatti risulti chiaramente dagli atti (senza necessità di accertamenti fattuali complessi).
- La parte che eccepisce il ne bis in idem deve fornire la prova della sentenza o del provvedimento precedente (es. copia della sentenza militare irrevocabile) per consentire al giudice di verificare la corrispondenza storico‑naturalistica.
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