Cassazione Civile, Ordinanza n. 35991/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata e della mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non vengono liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all'anno 2008, emesso in seguito alla riqualificazione di un conferimento di ramo d'azienda effettuato da una società a favore di una neo-costituita società, seguito dalla cessione della partecipazione societaria a un terzo soggetto. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto per asserita violazione della garanzia procedimentale prevista dall'art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo di ricorso contro tale decisione. Nel corso del giudizio la società controricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018; l'Agenzia ha chiesto dapprima la sospensione e poi l'estinzione del giudizio, producendo prova del pagamento della prima rata. Poiché non risultava presentata istanza di trattazione entro il termine di legge né notificato il diniego entro il 31 luglio 2020, la Corte ha ritenuto integrata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Norme richiamate
art. 37, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
garanzia procedimentale prevista
Era la norma richiamata dalla sentenza impugnata per fondare l'illegittimità dell'avviso di liquidazione, ma nel giudizio di cassazione la questione non è stata decisa nel merito per sopravvenuta estinzione del processo.
art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
La definizione agevolata delle controversie tributarie sospende il processo alle condizioni previste; in mancanza di istanza di trattazione entro il termine fissato, il processo è dichiarato estinto.
art. 7, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
Richiamato dalla parte per la domanda di definizione agevolata, insieme all'art. 6.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, la presentazione della domanda di definizione e il pagamento dovuto determinano la sospensione del processo secondo le condizioni di legge.
- Se la controversia è definibile e non viene proposta istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- Il diniego della definizione, ove rilevante, deve essere notificato entro il termine stabilito; in mancanza, e in assenza di istanza di trattazione, opera l'estinzione del giudizio.
- Nel giudizio estinto per cessata materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice.
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