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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35991/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata e della mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non vengono liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all'anno 2008, emesso in seguito alla riqualificazione di un conferimento di ramo d'azienda effettuato da una società a favore di una neo-costituita società, seguito dalla cessione della partecipazione societaria a un terzo soggetto. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto per asserita violazione della garanzia procedimentale prevista dall'art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo di ricorso contro tale decisione. Nel corso del giudizio la società controricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018; l'Agenzia ha chiesto dapprima la sospensione e poi l'estinzione del giudizio, producendo prova del pagamento della prima rata. Poiché non risultava presentata istanza di trattazione entro il termine di legge né notificato il diniego entro il 31 luglio 2020, la Corte ha ritenuto integrata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, la presentazione della domanda di definizione e il pagamento dovuto determinano la sospensione del processo secondo le condizioni di legge.
  • Se la controversia è definibile e non viene proposta istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • Il diniego della definizione, ove rilevante, deve essere notificato entro il termine stabilito; in mancanza, e in assenza di istanza di trattazione, opera l'estinzione del giudizio.
  • Nel giudizio estinto per cessata materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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