Cassazione Penale, Ordinanza n. 23692/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto e possesso di strumenti atti allo scasso. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo che la punibilità dovesse essere esclusa per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p., perché il fatto era stato commesso sotto la vigilanza degli addetti alla sicurezza del supermercato, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe reso impossibile la consumazione del furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso: la sorveglianza del personale di sicurezza in un supermercato non integra inidoneità dell'azione né reato impossibile, poiché è predisposta per individuare l'autore e, al più, per intervenire durante il tentativo o dopo la consumazione, ma non rende impossibile il furto. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per reato impossibile richiede che gli atti siano inidonei, per loro natura, a produrre l'evento; la mera vigilanza del personale di sicurezza non basta a escludere la punibilità del tentativo di furto.
Richiamato implicitamente dal riferimento al tentativo di furto, quale forma di realizzazione del delitto non consumato.
Norma di riferimento del furto, reato presupposto rispetto alla contestazione di tentato furto.
art. 25, comma 2, Cost.
Non emerge dal testo.
Base del provvedimento di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2, c.p. non è configurabile quando la consumazione del reato sia solo ostacolata da una vigilanza esterna predisposta a controllo o intervento, ma gli atti compiuti restino in sé idonei a realizzare l'evento.
- Nel furto commesso in un esercizio commerciale, la presenza di addetti alla sorveglianza non esclude di per sé la punibilità del tentativo, perché la vigilanza è finalizzata a rilevare e contrastare l'illecito, non a rendere impossibile la sottrazione del bene.
- La deduzione di reato impossibile richiede la dimostrazione di un'assoluta e intrinseca inidoneità della condotta, non essendo sufficiente allegare che il fatto sia stato osservato o contrastato da terzi.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su una censura manifestamente infondata in punto di diritto, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
- rami":["Delitti contro il patrimonio","Processo penale","Parte generale"],"materie":["Furto","Impugnazioni","Cause di non punibilità"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Tentativo","Particolare tenuità del fatto"] ,
- reati_contestati":["tentato furto (art. 624 c.p. in relazione all'art. 56 c.p.)","possesso di strumenti atti allo scasso (articolo non determinabile dal testo)"],
- esito_imputato":"condanna"}]} _final_ after the JSON. To provide the final answer, output only the JSON object, corrected and complete.】}]}**}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →