Cassazione Civile, Ordinanza n. 29410/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Un laboratorio di analisi cliniche convenzionato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni di laboratorio rese nel 2007 al servizio sanitario regionale. L'azienda sanitaria aveva pagato una somma inferiore, applicando tariffe ridotte e uno sconto obbligatorio introdotti da decreti assessoriali regionali. Il laboratorio sosteneva che quelle riduzioni non fossero applicabili perché sospese cautelarmente dal giudice amministrativo e poi, secondo la sua tesi, reviviscite le precedenti tariffe maggiori; inoltre contestava il calcolo del credito, la rilevanza dei ticket, il mancato pagamento delle prestazioni rese oltre i tetti di spesa e la mancata corresponsione degli interessi. In cassazione articolava nove motivi, deducendo soprattutto: applicazione retroattiva illegittima delle nuove tariffe, erronea ripartizione dell'onere della prova, omessa pronuncia sul tema dei tetti di spesa, diritto agli interessi anche sugli importi già corrisposti, errore nel computo del ticket e illegittima condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi: i primi due perché la corte d'appello aveva già dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la censura sulle concrete modalità di determinazione del credito, con conseguente irrilevanza delle ulteriori argomentazioni di merito; il quarto perché la sospensione delle tariffe più basse aveva effetti solo provvisori e, una volta rigettati i ricorsi amministrativi, la revoca della sospensione era legittima; il quinto e sesto perché la questione delle prestazioni oltre budget era assorbita dall'accertata mancanza di prova del credito; il settimo perché nel giudizio era stata chiesta solo la condanna sugli importi ingiunti, non anche sugli importi già pagati; l'ottavo perché, oltre a essere inconferente rispetto alla ratio decidendi di inammissibilità, diventava comunque irrilevante dopo l'accertata insussistenza del credito; il nono perché la regolazione delle spese seguiva correttamente il principio di soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come parametro dell'inammissibilità dell'appello non specifico; se il motivo di gravame non censura in modo puntuale la ratio della decisione di primo grado, la questione non entra nel merito del giudizio di appello.
È richiamato per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Citato ai soli fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile una censura per difetto di specificità, si spoglia della potestas iudicandi sul merito di quella questione; le eventuali ulteriori considerazioni di merito devono considerarsi tamquam non essent e non richiedono autonoma impugnazione.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che attacca il merito di una questione quando la decisione di appello è fondata su una preliminare statuizione in rito di inammissibilità.
- Una questione resta assorbita quando l'accertamento principale compiuto dal giudice di merito rende irrilevante ogni ulteriore indagine su punti dipendenti o consequenziali, come la spettanza di interessi o il superamento dei tetti di spesa una volta esclusa l'esistenza stessa del credito.
- In materia di ripetizione o pagamento di compensi per prestazioni sanitarie convenzionate, spetta al creditore dimostrare in modo chiaro e specifico l'entità del credito azionato e le concrete modalità di sua determinazione; la contestazione della controparte non è esclusa solo perché il credito sia stato indicato in via monitoria.
- Se una domanda introduce in giudizio solo il credito capitale oggetto del ricorso monitorio e i relativi interessi, non è consentito in cassazione estendere il thema decidendum a pretese diverse, come gli interessi su somme già versate, che non risultino ritualmente introdotte nel processo.
- La sospensione cautelare di provvedimenti amministrativi tariffari ha natura provvisoria e resta subordinata all'esito definitivo del giudizio amministrativo; il venir meno della sospensione consente la revoca dell'efficacia sospensiva e il ripristino degli effetti dei provvedimenti tariffari originari.
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