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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26033/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma del decreto di confisca ex D.Lgs. 159/2011 di immobili, veicoli, quote sociali e compendio aziendale ritenuti direttamente o indirettamente riconducibili a D'AMORE Francesco. I ricorrenti hanno dedotto: vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte territoriale riconosciuto la "pericolosità qualificata" di D'AMORE sulla base di elementi di procedimenti penali non definitivi e di reati per i quali ci sono state assoluzioni; mancata considerazione della memoria difensiva e della rescissione del vincolo associativo; illegittima sospensione dei termini per il deposito della motivazione (con perdita dell'efficacia della confisca); uso di elementi provenienti da procedimenti di cui vi è stata assoluzione (art.12quinques) e contestata intestazione fittizia della società Sergenea s.r.l.; mancata applicazione del criterio temporale della presunzione relativa di fittizietà ex art.26 D.Lgs.159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati o inammissibili. Ha confermato che: il giudizio di prevenzione può valorizzare anche fatti e elementi non definitivamente giudicati in sede penale salvo pronunce irrevocabili che neghino il fatto; la Corte territoriale si è adeguatamente confrontata con le censure e non ha dato motivazione meramente apparente; il rinvio d'udienza richiesto da un difensore ha sospeso i termini anche per gli altri ricorrenti non contrari, quindi non è avvenuta perdita di efficacia della confisca; le intercettazioni, localizzazioni e osservazioni costituiscono elementi idonei a dimostrare la effettiva disponibilità/gestione dei beni (Sergenea) e la fittizietà delle intestazioni; le assoluzioni non definitive non impediscono l'utilizzo probatorio degli atti nel giudizio di prevenzione. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 24

    Regola la durata ed efficacia delle misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini conseguente al rinvio d'udienza richiesto da un difensore anche se non proposto da tutti i soggetti coinvolti.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27

    Previsioni procedurali connesse all'efficacia delle misure; richiamato nel contesto della sospensione dei termini e della conservazione degli effetti del provvedimento cautelare.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 4 comma 1 lett. a)

    Definisce la pericolosità qualificata (es. appartenenza ad associazione mafiosa o comportamenti funzionali al sodalizio). La Corte ha ritenuto che la pericolosità possa essere valutata anche sulla base di condotte funzionalmente rilevanti, non necessariamente reati con condanna definitiva.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 16 comma 1 lett. a)

    Consente misure di prevenzione per soggetti con pericolosità qualificata; la questione centrale è stata l'applicabilità del criterio sulla base di fattispecie anche non definitivamente giudicate.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011 - art. 26

    Prevede una presunzione relativa di fittizietà per atti negoziali compiuti nei due anni antecedenti la proposta di prevenzione. La Corte ha osservato che, sebbene la presunzione temporale non operi per atti molto anteriori, la fittizietà può comunque essere desunta da altri indizi probatori.

  • D.L. n. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992) - art. 12‑quinquies

    Riguarda l'intestazione fittizia di beni. La Corte ha ricordato che una sentenza irrevocabile di assoluzione per questo reato escluderebbe la confisca, ma l'assoluzione non definitiva non impedisce l'utilizzo degli elementi nel giudizio di prevenzione.

  • Codice di procedura penale - art. 304 comma 1 lett. a)

    Norme sulle cause di sospensione della custodia cautelare richiamate per ritenere compatibile la sospensione dei termini nel procedimento di prevenzione in caso di rinvio d'udienza.

  • Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 richiamato dall'art. 3‑ter, comma 2 legge 31 maggio 1965, n. 575

    Limita il sindacato in Cassazione al vizio di legge nel procedimento di prevenzione; la Corte ha escluso la possibilità di un controllo esteso di merito sulla motivazione, ammettendo solo profili di insussistenza o apparente motivazione.

  • Codice di procedura penale - art. 606 lett. e)

    Richiamato nella discussione sul sindacato di legittimità della motivazione; la Corte ricorda che l'illogicità manifesta è in generale esclusa nel contesto di prevenzione salvo motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Codice di procedura penale - art. 530 comma 2

    Tipologia di assoluzione (per non aver commesso il fatto). La Corte distingue tra assoluzioni non irrevocabili e pronunce che negano il fatto; solo le pronunce irrevocabili che neghino il fatto impediscono l'utilizzo probatorio nel giudizio di prevenzione.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione (misure patrimoniali antimafia) la Corte di legittimità sindaca solo violazioni di legge: il ricorso per Cassazione è limitato a profili di diritto e motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Il giudice della prevenzione può valorizzare anche elementi emersi in procedimenti penali non definitivi; soltanto pronunce penali irrevocabili che negano specifici fatti impediscono l'uso di quegli elementi.
  • La richiesta di rinvio dell'udienza formulata da un difensore può sospendere i termini di efficacia delle misure anche rispetto agli altri soggetti del procedimento se questi non si oppongono: la sospensione non richiede l'istanza da parte di tutti.
  • Il terzo apparente intestatario di beni sottoposti a confisca può contestare la titolarità effettiva del bene, ma non può efficacemente impugnare la sussistenza della pericolosità del proposto; quest'ultima è materia riservata al proposto stesso.
  • La presunzione relativa di fittizietà degli atti (art.26 D.Lgs.159/2011) opera nei limiti temporali previsti, ma la giudice può comunque dichiarare l'intestazione fittizia sulla base di convergenti elementi indiziari concreti (intercettazioni, localizzazioni, osservazioni, attribuzioni da terzi).
  • L'esistenza di assoluzioni non definitive non esclude automaticamente la valutazione degli elementi nel procedimento di prevenzione; occorre distinguere la natura e la definitività delle pronunce penali.

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