Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17966/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) nullità per tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552, comma 3, c.p.p.; 2) vizio di motivazione e carenza probatoria con riguardo al reato di cui all'art. 474 c.p. (commercializzazione di prodotti contraffatti, in particolare con marchio 'Vespa'); 3) erronea qualificazione e quantificazione della recidiva (applicazione di aumento per recidiva qualificata invece che specifica infraquinquennale); 4) errata esclusione delle attenuanti generiche e vizio nell'applicazione dell'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla responsabilita e alle questioni probatorie e processuali, ritenendoli manifestamente infondati o non apprezzabili in questa sede. Ha invece accolto parzialmente il motivo relativo alla recidiva: ha ritenuto errata l'entità dell'aumento per recidiva applicata dal Tribunale (che aveva aumentato come recidiva qualificata), correggendo l'aumento nella misura prevista per la recidiva specifica infraquinquennale. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 7 di reclusione ed euro 5.500 di multa (in luogo di anni 1 e mesi 9 ed euro 6.100). Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado.

Norme richiamate

  • art. 552 c.p.p.

    Il termine dilatorio di 60 giorni tra notifica del decreto di citazione e prima udienza è sanzionato; tuttavia, se il giudice rinvia preliminarmente la causa e concede un nuovo termine di 60 giorni, l'avviso orale al difensore presente può sostituire la notificazione all'imputato (art. 148, comma 5 c.p.p.), sanando la tardività senza nullità.

  • art. 148, comma 5 c.p.p.

    L'avviso orale rivolto al difensore presente vale come comunicazione all'imputato quando il difensore rappresenta l'assistito; ciò può sostituire la notificazione formale e sanare il vizio di tempestività della notifica del decreto di citazione.

  • art. 474 c.p.

    Riguarda la fabbricazione, il commercio e l'immissione in circolazione di prodotti con segni distintivi contraffatti. La Corte ha confermato che, per marchi di larghissimo uso, non è necessaria la prova della registrazione del marchio; grava su chi contesta la protezione dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la tutela.

  • art. 648 c.p.

    La fattispecie della ricettazione nella forma di particolare tenuità prevista dal comma secondo non è autonomia di reato ma costituisce una circostanza attenuante che deve essere valutata nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.; la sua corretta qualificazione incide sulla possibilità di applicare aumenti per recidiva.

  • art. 99 c.p.

    Stabilisce gli aumenti per la recidiva: la recidiva specifica infraquinquennale comporta aumento della pena nella misura della metà; la Corte ha rilevato l'erronea applicazione di un aumento in misura diversa (1/3) e ha corretto la misura da applicare.

  • art. 69 c.p.

    Regola il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; la particolare tenuità va inserita in questo confronto e un suo uso improprio può incidere sulla determinazione della pena.

  • art. 620, lett. i) c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando accerta l'errore nella determinazione della pena, di correggere la pena stessa senza rinvio; la Corte ha utilizzato questo potere per rideterminare la pena in favore del ricorrente.

  • art. 62-bis c.p.

    Prevede le circostanze attenuanti comuni (attenuanti generiche). I giudici di merito avevano escluso l'applicazione delle attenuanti; la Cassazione ha ritenuto la censura non idonea in questa sede, salvo la correzione relativa alla recidiva.

Massime di principio

  • La tardiva notifica del decreto di citazione non determina automaticamente la nullità se, in prima udienza, il giudice rinvia concedendo un nuovo termine di 60 giorni: l'avviso orale al difensore presente può sanare la notifica ai sensi dell'art. 148 c.p.p.
  • Quando il reato riguarda un marchio di larghissimo uso, non è necessario provare la registrazione del marchio; chi contesta la tutelabilità del segno deve dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la protezione.
  • La qualificazione della ricettazione come ipotesi 'di particolare tenuità' è una circostanza attenuante da ponderare nel giudizio di comparazione (art. 69 c.p.), non una fattispecie autonoma che consenta automaticamente aumenti per recidiva.
  • La recidiva specifica infraquinquennale (art. 99, comma 3) comporta un aumento della pena nella misura della metà; l'applicazione di un aumento diverso (es. quello previsto per la recidiva qualificata) è impropria e può essere corretta in sede di Cassazione.
  • La Corte di Cassazione può limitarsi a correggere il trattamento sanzionatorio (ai sensi dell'art. 620 c.p.p.) senza rinviare quando l'errore riguarda la determinazione della pena e la correzione è operabile direttamente.
  • I profili di merito e valutazione della prova (confondibilità dei prodotti, assenza di fatture, etc.) sono in linea di massima insindacabili in sede di legittimità salvo vizio motivazionale grave e specifico; le censure processuali, invece, possono essere esaminate direttamente dalla Cassazione quando la natura della questione lo consente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.