Cassazione Penale, Ordinanza n. 24119/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dal Tribunale di Roma per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la asserita mancanza di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha trattato il ricorso nel perimetro del rito ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il motivo dedotto non rientrava tra quelli ammessi contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili soltanto motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo relativo alla mancata motivazione sulle cause di proscioglimento è stato ritenuto non censurabile in cassazione, poiché il patteggiamento implica rinuncia a far valere eccezioni diverse da quelle inerenti alla richiesta e al consenso; resta fermo l'obbligo del giudice di verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma l'eventuale vizio motivazionale non è deducibile con ricorso. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento; il testo indica che la pena è stata applicata per tale reato in materia di stupefacenti, ma non ne sviluppa il contenuto sostanziale.
Delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il giudice del patteggiamento deve comunque verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio di motivazione su tale verifica non è deducibile con ricorso per cassazione nei limiti considerati.
Indica il rito camerale applicabile all'esame del ricorso.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere la sanzione economica solo quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie tale evenienza è stata esclusa.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La deduzione della mancata motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento non è, di regola, proponibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, perché il consenso dell'imputato rende superfluo e incoerente lo scrutinio sul merito fattuale della decisione.
- Il giudice del patteggiamento conserva il dovere di verificare ex art. 129 c.p.p. l'inesistenza di cause di proscioglimento, ma il controllo di legittimità sulla motivazione di tale verifica resta precluso nei limiti del nuovo regime impugnatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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