Cassazione Civile, Ordinanza n. 23583/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
Il soggetto destinatario di un'ordinanza-ingiunzione ha proposto opposizione avverso la sanzione per la violazione dell'art. 133, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, relativa a disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento. Il giudizio era stato inizialmente introdotto davanti al Giudice di pace di Pavia, che si era dichiarato incompetente per territorio; il giudizio è stato poi riassunto davanti al Giudice di pace di Vigevano. Quest'ultimo ha però declinato la propria competenza, ritenendo che, per le violazioni in materia ambientale indicate dall'art. 6, comma 4, lett. c), la competenza fosse esclusiva del Tribunale, individuando nel Tribunale di Pavia il giudice competente. Nel regolamento di competenza d'ufficio la questione sottoposta alla Corte verteva quindi sulla corretta individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il regolamento di competenza. Ha affermato che, quando la sanzione riguarda violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, opera la competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c), con richiamo a Cass. n. 218/2006. Pertanto ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pavia, fissando il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 133, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006
norma violata nel procedimento sanzionatorio oggetto di opposizione; la controversia riguarda una violazione in materia ambientale.
art. 6, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2011
per le violazioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette è prevista la competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Massime di principio
- Nelle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni in materia ambientale indicate dalla disciplina speciale, la competenza è attribuita in via esclusiva al Tribunale del luogo di commissione dell'illecito.
- Quando la legge prevede una competenza esclusiva del Tribunale per determinate violazioni amministrative, il giudice di pace deve dichiararsi incompetente anche se il giudizio sia stato riassunto davanti a lui dopo una prima declinatoria di competenza territoriale.
- Nel regolamento di competenza, la Corte verifica la corretta applicazione della regola speciale di competenza e, se la individua in capo al Tribunale, casssa l'ordinanza declinatoria o affermativa erronea e indica il giudice competente per la riassunzione.
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