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Ordinanza

Ordinanza n. 512/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali presentata il 27 febbraio 2026 e trasmessa a tutte le amministrazioni resistenti. L’istanza riguardava documentazione relativa agli eventi calamitosi denominati “Ciclone Harry” e a problematiche di tutela ambientale, erosione costiera, rischio idrogeologico e gestione del territorio. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine di trenta giorni senza riscontro, evasione, comunicazione di proroga o diniego motivato, chiedendo inoltre l’ordine di esibizione e rilascio integrale della documentazione. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull’ammissibilità dell’istanza e del ricorso, in ragione della possibile genericità e non specialità della procura o delega conferita all’avvocato che aveva presentato l’istanza amministrativa in nome dell’associazione. La delega riguardava, in termini ampi, tutti gli atti relativi all’evento calamitoso e alle indicate problematiche ambientali e territoriali, non individuava le amministrazioni detentrici dei documenti, comprendeva attività amministrative potenzialmente riferibili a tutti i comuni e risultava utilizzata anche per istanze rivolte ad amministrazioni diverse. Il Collegio ha quindi prospettato che il soggetto delegato avesse selezionato per la prima volta i documenti di interesse nella successiva istanza di accesso e nel ricorso, anche con riferimento ad attività amministrative protrattesi per circa un decennio.

La decisione

Il giudizio non è stato definito nel merito. Il Collegio ha rilevato d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, non sollevata dalle amministrazioni costituite, relativa alla validità e sufficiente determinatezza della procura o delega utilizzata per presentare l’istanza di accesso. Secondo l’ordinanza, una delega generale o generica, non riferita a specifici documenti, procedimenti o amministrazioni detentrici, potrebbe non essere idonea a fondare l’istanza amministrativa di accesso; tale irritualità potrebbe riflettersi sull’ammissibilità sia dell’istanza sia del ricorso giurisdizionale. In applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato a tutte le parti cinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie limitatamente a questa questione.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    silenzio-diniego (diniego tacito)

    La disposizione è richiamata quale base del silenzio-diniego sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 195/2005

    termine perentorio di trenta giorni

    La disposizione è richiamata quale base del silenzio-diniego relativo all’accesso alle informazioni ambientali.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    condanna di ciascuna delle Amministrazioni resistenti ... ad esibire e a rilasciare integrale copia della documentazione

    È indicato quale fondamento della richiesta giudiziale di ordinare alle amministrazioni l’esibizione e il rilascio della documentazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità dell’istanza di accesso

    La norma impone il previo contraddittorio delle parti sulle questioni rilevate d’ufficio dal Collegio dopo il passaggio in decisione e potenzialmente decisive.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, il giudice può rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una questione di ammissibilità non eccepita dalle amministrazioni e deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti prima di definirla.
  • Una procura o delega conferita per la presentazione di un’istanza di accesso deve essere sufficientemente determinata quanto all’oggetto dell’accesso e, secondo la questione prospettata dal Collegio, non può necessariamente ritenersi idonea quando attribuisca genericamente il potere di richiedere tutti gli atti relativi a un’ampia pluralità di eventi, materie, periodi e amministrazioni.
  • La possibile genericità della delega utilizzata per presentare l’istanza amministrativa può incidere non soltanto sulla validità dell’istanza di accesso, ma anche sull’ammissibilità del successivo ricorso giurisdizionale proposto per ottenere tutela contro il silenzio-diniego.
  • Quando il delegato individui o selezioni solo successivamente, per la prima volta nell’istanza di accesso o nel ricorso, documenti riconducibili a un oggetto originariamente ampio e indeterminato, tale circostanza può costituire elemento rilevante ai fini della verifica della specialità e determinatezza della delega.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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