Cassazione Penale, Sentenza n. 11051/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mai Mauro, quale legale rappresentante della A.T. & Components s.r.l., era stato condannato per omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui salari dei dipendenti negli anni 2013-2015 per importi superiori a 10.000 euro annui (art. 2 d.l. 12/9/1983 n.463 conv. in legge n.638). Ha impugnato in Cassazione sostenendo: 1) illegittimità della revoca, da parte del giudice di primo grado, dei testi di difesa ammessi in lista e mancata motivazione sul carattere non superfluo della prova; 2) errore nella valutazione circa l'assenza di necessità di escutere i testi Napolitano e Tesser; 3) insufficiente prova degli elementi materiali e soggettivi del reato, specialmente per l'assenza dei modelli DM10 e per l'affidabilità limitata delle testimonianze; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca dei testimoni non citati per l'udienza (decadenza della parte per omissione di citazione, orientamento giurisprudenziale prevalente). Ha considerato infondati o inammissibili gli ulteriori motivi: la Corte d'appello aveva valutato correttamente la superfluità della rinnovazione istruttoria in presenza di documentazione e testimonianze ritenute sufficienti; gli importi contestati risultavano desumibili dai modelli DM10 menzionati nel verbale ispettivo e la prova complessiva era ritenuta adeguata anche in assenza della materializzazione dei modelli in atti; infine l'art. 131-bis non è applicabile in presenza di reati riconducibili al vincolo della continuazione, che denota condotta abituale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla continuazione dei reati, utilizzato per qualificare le violazioni come reato continuato e come ostacolo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità
art. 2, comma 1, e 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638
norma che sanziona l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; fondamento della contestazione per importi superiori a 10.000 euro annui
la causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere riconosciuta se i reati sono collegati da continuazione, poiché la reiterazione indica comportamento abituale e non occasionale
artt. 190, 495, 178 lett. c), 180, 185, 187 cod. proc. pen.
richiamati in relazione alla disciplina della prova testimoniale e dei termini per la citazione; la Corte ha privilegiato l'orientamento secondo cui la mancata citazione del testimone già ammesso comporta la decadenza della parte a causa della perentorietà del termine procedimentale
art. 4, 24, 111 Cost. e art. 6 comma 3 lett. d) CEDU
richiamati rispetto ai diritti di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non siano state violate poiché la mancata escussione dei testi non ha pregiudicato la decisione data la sufficienza delle prove acquisite
modelli DM10 (denunce contributive)
non normativa ma documentale: la sentenza ammette che gli importi contestati possono essere desunti dai DM10 indicati nel verbale ispettivo anche se i modelli non sono materialmente trasfusi in atti, purché la loro esistenza e contenuto siano menzionati e ricollegabili
Massime di principio
- La mancata citazione in udienza di testimoni precedentemente ammessi può comportare la decadenza della parte dalla prova: il termine per la citazione è considerato perentorio e la norma giurisprudenziale prevalente è rigorosa su questo punto.
- Anche se alcuni testi non vengono escussi, il giudice può ritenere superflua la loro escussione se ritiene sufficienti altri elementi probatori documentali e testimonianze già assunte.
- La menzione di documenti probatori (es. modelli DM10) nel verbale ispettivo può costituire base per la condanna anche se i documenti non sono materialmente acquisiti in atti, se il loro contenuto è chiaramente richiamato e ricollegabile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica ai reati continuati o plurimi che denotano una condotta abituale: la reiterazione ostacola il riconoscimento del beneficio.
- I motivi di cassazione che si limitano a ripetere le stesse censure già valutate dalla Corte d'appello senza confutare specificamente il suo ragionamento sono spesso ritenuti inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11031/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11032/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11038/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11042/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11044/2022 del 28/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →