Cassazione Civile, Ordinanza n. 22612/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due domande restitutorie proposte dalla società correntista: una per ottenere la restituzione di somme incassate dalla banca per conto della società dopo l’ammissione alla procedura concorsuale e trattenute in compensazione con propri crediti, l’altra per ripetere somme addebitate sul conto corrente per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto ed errata disciplina delle valute. La Corte d’appello aveva respinto l’appello principale della banca sulla rideterminazione del saldo e aveva accolto l’appello incidentale della società, negando la prova di un valido patto di compensazione per le somme riscosse dalla banca. La banca ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello fondato la decisione su un contratto di conto corrente non prodotto e per avere ignorato la documentazione relativa al mandato irrevocabile all’incasso e al patto di compensazione; inoltre deduce che tale patto non era stato contestato e quindi non richiedeva prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza del patto di compensazione, e contestazione della statuizione secondo cui, anche ove esistente, il patto non avrebbe operato per mancanza di una posizione debitoria della società; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla quantificazione della somma restitutoria, perché la Corte avrebbe motivato su una deduzione non svolta dall’attrice e non provata; 4) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2033 c.c. perché la Corte d’appello avrebbe considerato l’ammissione al concordato come fonte dell’effetto esdebitatorio senza accertare il concreto pagamento della percentuale concordataria e avrebbe liquidato la restituzione come differenza fra saldo originario e saldo rideterminato, invece che limitarsi a quanto effettivamente versato in esecuzione del concordato.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale, accoglie nei limiti indicati il quarto motivo e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese. La Corte precisa che il motivo accolto riguarda l’erroneità del criterio adottato per quantificare la restituzione: se il pagamento in sede concordataria è ritenuto indebito, la ripetizione deve essere limitata a quanto effettivamente versato, non all’intero debito originario falcidiato. Restano fermi, perché non specificamente scalfiti o comunque inammissibili, gli altri capi relativi all’inesistenza o inefficacia del patto di compensazione e alla rideterminazione del saldo.
Norme richiamate
richiamato per censurare l’uso di prove non acquisite e la pretesa operatività della non contestazione; la censura è però ritenuta inammissibile rispetto a una delle rationes decidendi e non idonea a scalfire l’autonoma motivazione della sentenza impugnata
il vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l’oggetto della pronuncia e non le ragioni giuridiche o fattuali poste a sostegno della decisione
invocato in tema di riparto dell’onere probatorio sulla quantificazione dell’importo da restituire; la censura è dichiarata inammissibile nella parte in cui non incide su specifica ratio decidendi
richiamato per il principio della ripetizione dell’indebito; la Corte afferma che, se il pagamento è stato eseguito in adempimento di una proposta concordataria poi rivelatasi indebita, la restituzione deve riguardare quanto effettivamente corrisposto
art. 184 legge fall.
evocato per chiarire che l’effetto liberatorio del concordato riguarda il debitore ammesso alla procedura, ma non anche coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura in modo specifico tutte le rationes.
- Il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. non ricorre per il solo fatto che il giudice utilizzi un ragionamento diverso da quello prospettato dalla parte, purché non esorbiti dall’oggetto della domanda o dell’eccezione.
- La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. o di omesso esame di un fatto decisivo non può limitarsi a reiterare una diversa lettura delle prove, ma deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con le rationes poste a base della decisione.
- In tema di ripetizione dell’indebito, se il pagamento è stato materialmente eseguito in misura ridotta perché effettuato in esecuzione di una procedura concordataria, la restituzione non può essere parametrata all’intero debito originario falcidiato, ma solo a quanto effettivamente versato.
- L’effetto esdebitatorio del concordato preventivo è distinto dal pagamento in sé: l’accertamento dell’indebito del versamento deve quindi muovere dall’importo concretamente corrisposto, non dal credito nominale originariamente soddisfatto in percentuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22475/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22480/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →