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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34473/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il tribunale ha riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli già irrevocabilmente giudicati e ha applicato all'imputato la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500 di multa per rapina pluriaggravata e lesioni aggravate. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 4, c.p., sostenendo in sostanza che tale aggravante fosse stata erroneamente ritenuta. La Corte rileva però che il motivo mira a sollecitare una rivalutazione di merito sull'esclusione dell'aggravante, non consentita nel limitato ambito del controllo di legittimità sul patteggiamento, salvo l'errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti: nel patteggiamento, il sindacato ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sull'erronea qualificazione del fatto è circoscritto ai soli casi di errore manifesto, mentre nel caso concreto la censura difensiva richiedeva una valutazione di merito sull'aggravante. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 112, primo comma, n. 4, c.p.

    Norma richiamata come aggravante la cui sussistenza è stata contestata dalla difesa; la Corte non ne rivaluta il merito perché la censura è estranea al perimetro del controllo di legittimità sul patteggiamento, salvo errore manifesto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento consente di denunciare l'erronea qualificazione del fatto solo se l'errore è manifesto; non consente doglianze che richiedano una rivalutazione valutativa o di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta le conseguenti statuizioni economiche, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103

    Disposizione richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulti manifesto dal testo del provvedimento impugnato.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per ottenere una diversa valutazione del merito, ad esempio sulla sussistenza di un'aggravante, quando ciò richieda apprezzamenti fattuali o giuridici non immediatamente evidenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nel patteggiamento il controllo di legittimità è rigorosamente circoscritto e non si estende alla rivalutazione delle scelte concordate dalle parti, salvo vizi macroscopici emergenti dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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