Cassazione Penale, Sentenza n. 40470/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto la richiesta di ordinare alla Procura generale di adeguarsi a una precedente ordinanza ex art. 671 c.p.p. (16/06/2022), revocare l'ordine di carcerazione del 22/06/2022 ed emetterne uno nuovo con determinazione della pena in anni trenta ai sensi dell'art. 78 c.p. e art. 671 c.p.p., con immediata scarcerazione, sostenendo che alla data della scarcerazione del 21/12/2010 aveva già espiato in tutto anni 28 e mesi 6 di reclusione e quindi non avrebbe più dovuto scontare residui, o comunque che la pena residua dopo il riconoscimento della continuazione non poteva superare anni 1 e mesi 6 per effetto del criterio moderatore dell'art. 78.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, per reati commessi prima, durante e dopo periodi di detenzione, si devono effettuare cumuli parziali con decorrenze riferite alle date dei singoli reati e applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 al rapporto tra residuo della pena e pena nuova, non all'unico cumulo globale. Ha rilevato che il ricorrente aveva commesso reati con decorrenza dal gennaio-febbraio 2003 e pertanto alla scarcerazione del 21/12/2010 aveva già scontato solo anni 7, mesi 10 e giorni 20 (con riduzione per liberazione anticipata), non l'intera pena asserita; ne è conseguito il corretto calcolo del cumulo parziale, della pena residua e del successivo cumulo definitivo comprensivo della pena di anni dieci derivante dal riconoscimento della continuazione (sentenza Corte d'appello 21/07/2015 per 416-bis ecc.). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il criterio moderatore di massimazione (limite di 30 anni) si applica alla somma tra il residuo della pena da espiare e la pena per il nuovo reato al momento del nuovo cumulo, non come limite assoluto alla durata complessiva della detenzione nel corso della vita; opera nel calcolo dei cumuli parziali.
Norma rilevante in materia di esecuzione e pronunce del giudice dell'esecuzione; qui richiamata come titolo del provvedimento di adeguamento chiesto dal ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Articolo che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione), sui quali il ricorrente ha fondato il motivo impugnatorio.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che la custodia cautelare e le pene espiate "sine titulo" si computano solo con riferimento a reati precedentemente commessi: principio usato per escludere che il presofferto venga conteggiato anche rispetto a reati commessi successivamente.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali nella fase di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Quando un condannato commette nuovi reati durante l'espiazione o dopo l'interruzione di una pena, va effettuato un cumulo parziale: si cumulano le pene riferite ai reati che si sovrappongono temporalmente, con decorrenze riferite alle date di commissione.
- Il criterio moderatore dell'art. 78 si applica alla somma tra il residuo di pena al momento del nuovo reato e la pena inflitta per il nuovo reato; non si traduce in un limite alla durata totale della detenzione nell'arco della vita.
- Il presofferto (periodi di custodia cautelare o pena 'sine titulo') si computa solo con riferimento a reati commessi anteriormente e non può essere utilizzato per scontare pene relative a reati successivi.
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la determinazione di una pena complessiva inferiore non unificano automaticamente i reati ai fini del computo del presofferto ex art. 657: occorre scindere i singoli fatti e applicare i cumuli parziali secondo le date.
- In presenza di condanne e periodi detentivi sofferti in tempi diversi, non è corretto effettuare un unico cumulo globale e poi detrarre il presofferto complessivo, perché ciò comporterebbe il computo del presofferto anche rispetto a fatti successivi.
- È necessario verificare le date di commissione contestuali alle sentenze per determinare le decorrenze delle pene e calcolare correttamente la quantità di pena effettivamente già scontata alla data di riferimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40308/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40309/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40312/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40313/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40314/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40318/2024 del 04/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →