Cassazione Civile, Ordinanza n. 37704/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo decisiva la successiva stabilizzazione dei lavoratori ai sensi della legge n. 107/2015, reputandola misura idonea a sanzionare l'abuso e a neutralizzarne le conseguenze, salvo l'allegazione di danni ulteriori specifici. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione delle norme in tema di diritto al risarcimento secondo i principi affermati da Cass. Sez. Un. n. 5072/2016 per i contratti a termine nella scuola, oltre alla violazione dei principi di equivalenza ed effettività della tutela; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria in presenza dell'immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie; 3) questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del ristoro, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero tutti assorbiti dall'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata e i ricorrenti non avevano offerto argomenti idonei a indurre a un mutamento di orientamento, né a una nuova rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni trattate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro formale del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non emergono elementi per mutare orientamento.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
Richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. a sostegno del rinvio alla motivazione dei precedenti conformi.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per giustificare il rinvio alla motivazione dei precedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di illegittimità costituzionale dell'esclusione del risarcimento.
art. 117, primo comma, Cost.
Invocato in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro e ai parametri sovranazionali richiamati.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata dai ricorrenti quale parametro europeo sulla tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Richiamata quale parametro europeo di effettività ed equivalenza della tutela contro l'abuso del termine.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Richiamato dai ricorrenti nella prospettiva di una censura di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si è conformata a un orientamento già consolidato della Cassazione e il ricorso non offre argomenti nuovi idonei a provocarne il superamento.
- In materia di reiterazione illegittima di contratti a termine nel settore scolastico, la successiva stabilizzazione del lavoratore può essere considerata misura idonea a sanzionare l'abuso e a rimuovere le conseguenze della violazione, salvo specifica allegazione e prova di danni ulteriori e diversi.
- Le questioni pregiudiziali europee e di legittimità costituzionale non impongono la rimessione quando la Corte ritenga già risolta la questione dal diritto vivente e non ravvisi profili nuovi o divergenti rispetto ai precedenti conformi.
- Laddove il ricorso sia dichiarato inammissibile per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza consolidata, le spese possono essere compensate in ragione della complessità della materia, restando comunque dovuto, se previsto, l'ulteriore contributo unificato.
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