Cassazione Civile, Ordinanza n. 08004/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Nel giudizio di merito alcuni contribuenti, per l’anno d’imposta 2008, avevano dedotto dal reddito di lavoro autonomo la spesa relativa ai contributi previdenziali versati alla Cassa Nazionale del Notariato. La decisione di primo e secondo grado era favorevole ai contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata una proposta di definizione accelerata; successivamente i controricorrenti hanno presentato un’istanza di cessazione della materia del contendere e una memoria. La Corte ha esaminato anzitutto la rilevanza dell’istanza rispetto alla procedura accelerata ex art. 380-bis c.p.c., affermando che tale istanza, motivata dall’annullamento in autotutela, non poteva valere come richiesta di decisione del ricorso e che, pertanto, era maturata l’estinzione del giudizio per decorso del termine previsto dalla norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo formatasi la fattispecie estintiva per mancata richiesta di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata. Ha inoltre regolato le spese ponendole a carico della ricorrente amministrazione, applicando l’art. 391 c.p.c., e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché non ricorrevano i presupposti processuali dopo l’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
L’istanza di cessazione della materia del contendere, se fondata su annullamento in autotutela e priva di una valutazione, anche implicita, sull’esito del ricorso, non equivale a richiesta di decisione; in assenza di tale richiesta, decorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, si determina l’estinzione del giudizio. Il regime delle spese del terzo comma non si applica se manca la richiesta di decisione.
In presenza di estinzione del giudizio, le spese vanno regolate secondo la disciplina dettata da questa norma, ponendole a carico della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non sussistono i presupposti per dichiarare l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio si estingue ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
La norma è richiamata quale fonte dell’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel procedimento di cassazione soggetto alla proposta di definizione accelerata, solo una chiara richiesta di decisione del ricorso impedisce il formarsi dell’estinzione prevista dall’art. 380-bis c.p.c.; atti difensivi o istanze diverse non possono essere equiparati a tale richiesta se non esprimono, anche implicitamente, la volontà di ottenere la decisione nel merito.
- L’istanza di cessazione della materia del contendere, quando sia giustificata da un annullamento in autotutela e non contenga una manifesta opzione per la decisione del ricorso, non vale come richiesta di decisione ai fini della procedura accelerata in cassazione.
- Quando il giudizio si estingue per il meccanismo previsto dall’art. 380-bis c.p.c., le spese seguono la regola dell’estinzione e non quella speciale collegata alla richiesta di decisione.
- L’estinzione del giudizio di cassazione esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, mancando un presupposto processuale per la relativa statuizione.
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