Cassazione Civile, Ordinanza n. 11131/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'azione introdotta con rito sommario per ottenere il rilascio di una unità immobiliare di proprietà degli attori, concessa in comodato ad una terza persona e poi occupata da altri soggetti, dopo il decesso della comodataria originaria. I proprietari sostenevano di avere diritto alla restituzione dell'immobile e chiedevano la condanna al rilascio. I convenuti si opponevano deducendo, in sostanza, la simulazione relativa dell'atto di acquisto dell'intero immobile, assumendo che la proprietà fosse stata intestata agli attori anche per conto loro e che vi fosse un accordo familiare in forza del quale, al pagamento di metà delle rate del mutuo e all'estinzione dello stesso, la proprietà dell'unità al piano terra sarebbe stata trasferita a loro. In cassazione i soccombenti hanno proposto sei motivi, ma la Corte non ne illustra il contenuto perché rileva prima una duplice ragione ostativa: il ricorso è redatto per mera giustapposizione integrale di documenti, in violazione del principio di autosufficienza, ed è comunque improcedibile per mancato deposito della prova della notificazione della sentenza impugnata e per il mancato rispetto del termine breve di sessanta giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha osservato, da un lato, che la tecnica redazionale del ricorso, costruito mediante riproduzione integrale di atti e provvedimenti senza un'esposizione argomentativa autonoma, viola il principio di autosufficienza e rende comunque il ricorso inammissibile; dall'altro lato, ha ritenuto non depositata la prova della notificazione della sentenza impugnata, circostanza che determina improcedibilità quando il ricorso è proposto nel termine breve. Ha inoltre rilevato che, in ogni caso, il ricorso era stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sentenza. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione degli intimati. È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
indica il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda di rilascio in primo grado.
nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c.
il mancato deposito della prova della notificazione della sentenza impugnata rende improcedibile il ricorso per cassazione proposto nel termine breve.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione argomentativa autonoma, organizzata in forma di discorso giuridico; non è sufficiente la mera riproduzione integrale di atti e documenti senza una sintesi critica che consenta alla Corte di comprendere immediatamente le censure.
- La tecnica redazionale che affidi al giudice di legittimità il compito di ricostruire dai documenti trascritti le connessioni logiche tra i fatti e i motivi del ricorso viola il principio di autosufficienza e conduce all'inammissibilità.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto nel termine breve, il ricorrente deve depositare nei termini la prova della notificazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- Se la notifica della sentenza è dedotta dal ricorrente ma non è depositata la relativa relata o la documentazione equivalente, e la prova non è prodotta neppure dalla controparte, la Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso.
- Ai fini del termine breve per impugnare, la decorrenza va calcolata dalla notificazione della sentenza impugnata; il ricorso notificato oltre i 60 giorni è tardivo, con conseguente preclusione dell'impugnazione.
- In caso di improcedibilità del ricorso e di mancata costituzione degli intimati, non vengono liquidate spese di lite, ma può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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