Cassazione Penale, Ordinanza n. 11315/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 4 giugno 2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva confermato la responsabilità per il reato di esercizio abusivo di una professione e aveva escluso l'applicabilità della particolare tenuità del fatto, oltre a ritenere congrua la pena irrogata, superiore al minimo edittale. La Suprema Corte, però, rileva che il ricorso era connotato da marcata genericità e non si confrontava effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, riproponendo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La sentenza richiama il reato contestato di esercizio abusivo di una professione, ritenuto configurabile alla luce dei dati acquisiti e già valutati nei giudizi di merito.
È ritenuta non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso formulati in modo generico o meramente riproduttivo di censure già vagliate e respinte nei gradi di merito, se non si confrontano specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La valutazione di merito sulla configurabilità del reato è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazione giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo.
- La congruità della pena, specie quando il trattamento sanzionatorio si discosta dal minimo edittale, non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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