Sentenza n. 586/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 18.10.2022 emessa dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro (Presidente Relatore, Dott.ssa Botrugno Silvana; Consigliere, Dott. De Bartolomeis Sergio; Consigliere, Dott.ssa Corbascio Maria Grazia), notificata il 28.02.2023 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo decreto di ricostruzione della carriera adottato in asserita ottemperanza a una sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Lecce, passata in giudicato, sostenendo che il nuovo decreto di ricostruzione della carriera non ne avesse correttamente attuato il contenuto. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al computo, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio prestato con contratti a tempo determinato come docente, per complessivi anni 16, mesi 10 e giorni 20. Il ricorrente contestava quindi la correttezza del decreto ministeriale e la ricostruzione dell’anzianità e del trattamento economico. Il TAR ha disposto una verificazione per accertare la conformità del decreto al giudicato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha chiarito che, nell’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario resa in materia di lavoro pubblico, il giudice amministrativo esercita una cognizione limitata alla stretta esecuzione del giudicato: non può modificare o integrare la sentenza civile, riconoscere diritti nuovi o ulteriori, né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Deve limitarsi a verificare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione e ad attuare il contenuto della pronuncia passata in giudicato, anche per non recuperare surrettiziamente una giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego che non gli compete. Nel caso concreto, la verificazione ha accertato che il nuovo decreto riconosceva, alla data di immissione in ruolo, un’anzianità pre-ruolo di anni 16, mesi 10 e giorni 20, corrispondente a quella stabilita nel dispositivo della sentenza della Corte di Appello. Il conseguente ricalcolo retributivo risultava conforme alla normativa contrattuale applicabile e all’interpretazione della Corte di Cassazione, compresa la disapplicazione della regola di equivalenza richiamata dall’art. 489 d.lgs. 297/1994. La disapplicazione parziale del precedente decreto è stata interpretata come riconoscimento dei dieci mesi e venti giorni ulteriori rispetto ai sedici anni già riconosciuti, non come attribuzione di un diverso regime giuridico. Esclusa la violazione o elusione del giudicato, il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
Richiamato quale base per la sostituzione del verificatore nominato in precedenza, in presenza di giustificati motivi.
Richiamato in relazione alle memorie depositate dalle parti prima dell’udienza camerale.
La verificazione ha ritenuto corretta la disapplicazione della regola di equivalenza nel ricalcolo della carriera, secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
art. 4, comma 3, d.P.R. 399/1988
Richiamato, secondo la lettura della Corte di Cassazione riportata nella verificazione, per escludere una commistione tra regimi normativi favorevoli diversi applicabili al personale a tempo determinato successivamente immesso in ruolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego, il giudice amministrativo deve limitarsi alla stretta esecuzione del giudicato e non può modificare, integrare o interpretare estensivamente la pronuncia civile fino a riconoscere diritti nuovi o ulteriori.
- Quando il giudicato da eseguire proviene da un diverso ordine giurisdizionale, i poteri sostitutivi del giudice amministrativo dell’ottemperanza sono circoscritti all’accertamento di comportamenti omissivi o elusivi e all’attuazione concreta del dispositivo, senza svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- La disapplicazione parziale di un precedente atto di ricostruzione della carriera deve essere letta, in sede di ottemperanza, in coerenza con il dispositivo del giudicato: se la sentenza riconosce un’anzianità complessiva determinata, l’amministrazione adempie integrando quanto già riconosciuto fino a raggiungere tale anzianità, senza che ciò comporti l’applicazione di un diverso regime giuridico non contenuto nella pronuncia.
- Il giudice amministrativo non può utilizzare il giudizio di ottemperanza per recuperare una cognizione piena sul rapporto di pubblico impiego quando tale rapporto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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