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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26136/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da gravi vizi e difetti di un edificio condominiale. Il condominio e alcuni condomini avevano agito ex art. 1669 c.c. chiedendo il risarcimento del costo delle opere necessarie per eliminare i difetti, imputati alla società venditrice-committente, alla società appaltatrice-esecutrice e al progettista/direttore dei lavori. La corte d'appello, accogliendo gli appelli dei convenuti, ha rigettato le domande ritenendo tardiva la denuncia: secondo i giudici di merito, il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti decorreva dal 25/6/2009, data della relazione del consulente tecnico di parte incaricato dagli attori, relazione ritenuta già disponibile e conoscibile da amministratore e condomini. I ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1669 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la relazione era stata portata a conoscenza solo nell'assemblea del 28/10/2009, o al più con la convocazione ad essa allegata, e che quindi la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 25/6/2010 era tempestiva perché effettuata entro un anno dalla scoperta dei vizi. Contestavano inoltre che la corte territoriale avesse dato per provata, senza adeguato accertamento, la effettiva consegna della perizia alla data di redazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non corretto affermare che la scoperta dei vizi coincidesse automaticamente con la sola data di redazione della relazione del consulente di parte: ai fini dell'art. 1669 c.c. occorre accertare il giorno in cui la relazione sia stata effettivamente consegnata o comunque messa a disposizione dei soggetti legittimati, non essendo sufficiente la mera redazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la tempestività della denuncia e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La scoperta dei gravi difetti decorre dal momento in cui il denunciante acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e del loro nesso causale con l'imperfetta esecuzione dell'opera; per la tempestività della denuncia il giudice deve accertare il giorno in cui tale conoscenza sia stata effettivamente raggiunta o resa possibile dalla consegna/messa a disposizione della relazione tecnica.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la censura investe l'erronea ricostruzione del momento di conoscenza dei vizi sulla base del materiale probatorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1669, comma 1, c.c.

    Il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti deve essere verificato con riferimento alla effettiva scoperta dei vizi, non alla sola redazione dell'elaborato tecnico.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione ex art. 1669 c.c., la scoperta dei gravi difetti non coincide con la mera redazione di una relazione tecnica, ma richiede che essa sia effettivamente consegnata o comunque resa concretamente conoscibile ai legittimati alla denuncia.
  • Quando è contestata la tempestività della denuncia ex art. 1669 c.c., grava sull'attore l'onere di provare che la denuncia sia avvenuta entro un anno dalla scoperta dei vizi.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a presumere la conoscibilità dei difetti dalla data apposta sulla perizia, ma deve accertare in concreto il momento di effettiva disponibilità dell'elaborato e darne conto in motivazione.
  • L'incertezza sul momento della scoperta dei vizi non può ricadere automaticamente sul convenuto; tuttavia la prova della tempestività resta a carico del danneggiato che agisce in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animali
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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