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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23293/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e comunque manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per rapina. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per la mancata riqualificazione del fatto da rapina concorso (artt. 110 e 628 c.p.) a furto con strappo (art. 624-bis c.p., secondo la prospettazione difensiva); 2) violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma; 3) violazione di legge e mancanza di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p.; 4) violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla dosimetria della pena, ex art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già formulate in appello e già disattese con motivazione coerente, oltre a risolversi in una diversa lettura del fatto non consentita in sede di legittimità; li ha inoltre giudicati manifestamente infondati perché la motivazione di merito era ritenuta esaustiva su responsabilità, aggravante dell'arma, esclusione dell'attenuante risarcitoria e trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    comma primo, comma terzo, n. 1

    La condotta è stata qualificata come rapina, ritenendosi che la violenza fosse strumentale alla sottrazione dei beni e che non fosse possibile riqualificare il fatto in furto con strappo.

  • art. 624-bis c.p.

    La richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in questa fattispecie è stata esclusa dalla Corte.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno è stata negata per la tardività della proposta risarcitoria rivolta alla persona offesa.

  • art. 133 c.p.

    La pena è stata confermata sulla base della gravità oggettiva del fatto, delle modalità della condotta, delle conseguenze e dell'intensità del dolo, con giudizio di bilanciamento sfavorevole all'imputato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nella contestazione originaria del fatto in concorso con altri, senza specifiche autonome questioni decise in sentenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza critiche specifiche, censure già dedotte e disattese in appello con motivazione congrua e logica.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante una mera proposta di lettura alternativa dei fatti.
  • Nel delitto di rapina, la violenza che sia funzionale e strumentale alla sottrazione del bene esclude la riqualificazione del fatto in figura diversa fondata sul solo strappo o sulla mera sottrazione.
  • L'aggravante dell'uso dell'arma può essere mantenuta anche quando l'oggetto impiegato abbia natura giocattolo, ove ne sia apprezzabile l'idoneità intimidatoria nel contesto concreto.
  • L'attenuante del risarcimento del danno richiede un comportamento risarcitorio tempestivo; una proposta tardiva non è sufficiente a fondare il riconoscimento della diminuente.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la dosimetria della pena sono sorretti se il giudice valorizza in modo non illogico la gravità oggettiva del fatto, le modalità della condotta, le conseguenze prodotte e l'intensità del dolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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