Cassazione Penale, Ordinanza n. 23293/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e comunque manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per rapina. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per la mancata riqualificazione del fatto da rapina concorso (artt. 110 e 628 c.p.) a furto con strappo (art. 624-bis c.p., secondo la prospettazione difensiva); 2) violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma; 3) violazione di legge e mancanza di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p.; 4) violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla dosimetria della pena, ex art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già formulate in appello e già disattese con motivazione coerente, oltre a risolversi in una diversa lettura del fatto non consentita in sede di legittimità; li ha inoltre giudicati manifestamente infondati perché la motivazione di merito era ritenuta esaustiva su responsabilità, aggravante dell'arma, esclusione dell'attenuante risarcitoria e trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
comma primo, comma terzo, n. 1
La condotta è stata qualificata come rapina, ritenendosi che la violenza fosse strumentale alla sottrazione dei beni e che non fosse possibile riqualificare il fatto in furto con strappo.
La richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in questa fattispecie è stata esclusa dalla Corte.
L'attenuante del risarcimento del danno è stata negata per la tardività della proposta risarcitoria rivolta alla persona offesa.
La pena è stata confermata sulla base della gravità oggettiva del fatto, delle modalità della condotta, delle conseguenze e dell'intensità del dolo, con giudizio di bilanciamento sfavorevole all'imputato.
Richiamato nella contestazione originaria del fatto in concorso con altri, senza specifiche autonome questioni decise in sentenza.
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza critiche specifiche, censure già dedotte e disattese in appello con motivazione congrua e logica.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante una mera proposta di lettura alternativa dei fatti.
- Nel delitto di rapina, la violenza che sia funzionale e strumentale alla sottrazione del bene esclude la riqualificazione del fatto in figura diversa fondata sul solo strappo o sulla mera sottrazione.
- L'aggravante dell'uso dell'arma può essere mantenuta anche quando l'oggetto impiegato abbia natura giocattolo, ove ne sia apprezzabile l'idoneità intimidatoria nel contesto concreto.
- L'attenuante del risarcimento del danno richiede un comportamento risarcitorio tempestivo; una proposta tardiva non è sufficiente a fondare il riconoscimento della diminuente.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la dosimetria della pena sono sorretti se il giudice valorizza in modo non illogico la gravità oggettiva del fatto, le modalità della condotta, le conseguenze prodotte e l'intensità del dolo.
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