Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00632/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferro impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati connessi all'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso) e per il possesso di armi finalizzato all'agguato (capo f). Il ricorso articolava sei motivi principali: 1) illegittimità delle videoriprese effettuate all'interno dell'abitacolo della Fiat Panda per mancanza di autorizzazione del GIP, sostenendo che l'abitacolo fosse luogo di privata dimora; 2) violazione del diritto di difesa per l'omessa trasmissione al fascicolo del Tribunale dei filmati integrali; 3) insufficienza e illogicità della motivazione circa la presenza di armi e la partecipazione di Ferro all'agguato; 4) mancanza di indizi idonei a qualificare Ferro come membro stabile e funzionale del clan (art. 416-bis); 5) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (impiego del metodo mafioso e agevolazione) per carenza di elementi che colleghino la condotta al metodo mafioso; 6) motivazione insufficiente circa l'attualità del pericolo di reiterazione e la necessità della misura carceraria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile nei vari profili. In sintesi: 1) le videoriprese di comportamenti non comunicativi nell'abitacolo sono state ritenute legittime senza preventiva autorizzazione del GIP perché l'abitacolo non è stato dimostrato essere luogo di privata dimora e il veicolo risultava di uso collettivo/aziendale; inoltre il ricorrente non ha dimostrato la prova di resistenza (cioè che l'eliminazione di tali elementi renderebbe diverso il quadro indiziario); 2) il motivo sull'omessa trasmissione dei filmati è stato dichiarato generico per mancanza di specificazione e di prova di incidenza; 3) la Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione sulle intercettazioni che, nel loro complesso, indicano la disponibilità di armi e la partecipazione alla ricerca della vittima designata; 4) la motivazione circa la partecipazione al sodalizio è adeguata: sono state considerate frequenti condotte, rapporti e azioni (pattugliamenti, azioni armate) idonee a dimostrare un contributo stabile e funzionale al clan, con indicazione del dies a quo collegato alla scarcerazione di un capo e alla riorganizzazione della fazione; 5) l'aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta applicabile alla luce delle modalità esecutive (pattugliamenti prolungati, uso di più veicoli, presenza di persone armate e finalità intimidatoria), e la qualificazione non si fonda solo sulla contiguità familiare; 6) sul punto cautelare la Corte ha richiamato la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari prevista per i reati di cui all'art. 416-bis e ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sul pericolo di reiterazione. Conseguenze: rigetto del ricorso in cassazione, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla cambia rispetto alla custodia cautelare in carcere (nessa liberazione), adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fondamento dell'imputazione principale: la Corte ritiene che intercettazioni e comportamenti indichino la partecipazione di Ferro al clan e un contributo stabile funzionale agli scopi dell'associazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Applicata come circostanza aggravante per il metodo mafioso; la Corte valuta l'idoneità delle modalità esecutive (pattugliamenti, uso di più veicoli, presenza armata) a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'onere motivazionale sulle esigenze cautelari; la Corte sottolinea la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti di tipo mafioso e il criterio secondo il quale spetta al ricorrente allegare elementi contrari.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Specifica la doppia presunzione cautelare per i reati di cui all'art. 416-bis (presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia carceraria); la Corte conferma che tali presunzioni possono essere superate solo con elementi ex actis che dimostrino l'insussistenza dei pericula libertatis.

  • artt. 266, 267 cod. proc. pen.

    Richiamati nel primo motivo sul tema dell'utilizzabilità delle riprese: la Corte valuta la legittimità delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria e distingue tra riprese che richiedono autorizzazione e quelle legittime in luogo esposto.

  • art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al diritto di difesa e alla documentazione del fascicolo; la Corte giudica generica l'eccezione della difesa sull'omessa trasmissione dei filmati per mancanza di specificità.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa come possibile sanatoria tramite prova atipica; la Corte non ritiene pertinente la sanatoria ove non sussistano i presupposti e non sia dimostrata l'incidenza sull'impianto probatorio.

  • art. 614 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione iniziale relativa alla protezione della vita privata; la Corte distingue la nozione di privata dimora rispetto all'abitacolo del veicolo e nega l'estensione automatica della protezione agli atti non comunicativi ripresi in auto.

  • artt. 10, 12, 14 legge n. 497/1974

    Citate in relazione al cap. f) e alla qualificazione del possesso di armi e dell'aggravante; la Corte valuta la funzione punitiva e l'interpretazione della normativa speciale richiamata dalla difesa.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai presupposti e alla motivazione della misura cautelare; la Corte giudica la motivazione del Tribunale adeguata rispetto al pericolo di reiterazione e alla complessiva gravità indiziaria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla limitazione dell'oggetto del ricorso ai motivi ammessi, qui rispettata nella sintesi dei sei motivi proposti.

Massime di principio

  • L'abitacolo di un'autovettura non è automaticamente qualificabile come privata dimora: per ritenere necessaria l'autorizzazione del GIP alle videoriprese è necessario dimostrare una destinazione concreta e stabile del veicolo a svolgere atti della vita privata non accessibili a terzi.
  • Le videoriprese di comportamenti non comunicativi (es. soli movimenti, sguardi, azioni) in luogo esposto possono essere acquisite senza preventiva autorizzazione, purché non emergano elementi che attestino la funzione di domicilio privato del luogo.
  • Chi impugna l'utilizzabilità di singole acquisizioni probatorie deve, in cassazione, dimostrare la prova di resistenza ossia l'incidenza dell'eliminazione di tali elementi sul convincimento complessivo; altrimenti il motivo è inammissibile o infondato.
  • Nella valutazione della partecipazione ad associazione mafiosa la gravità indiziaria può fondarsi su una pluralità di elementi (intercettazioni, attività operative, frequenze, ruoli e condotte attive) e non richiede sempre la prova di un ruolo formalmente titolato se risulta un contributo stabile e funzionale al sodalizio.
  • L'aggravante del metodo mafioso si valuta sulle modalità esecutive e sull'idoneità concreta delle condotte a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (es. pattugliamenti armati e ricerca meticolosa della vittima), indipendentemente dall'indirizzo esclusivo verso la collettività.
  • Quanto alle misure cautelari per reati di tipo mafioso, opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: il ricorrente deve fornire elementi specifici per contrastare tali presunzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.