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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16425/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il condannato aveva chiesto la conversione di una pena detentiva di due mesi di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria, pur beneficiando dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Il magistrato di sorveglianza di Messina aveva respinto l'istanza. Nel ricorso per cassazione, l'interessato proponeva un'unica doglianza, ma secondo la Corte essa non individuava specifici vizi del provvedimento impugnato e mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei presupposti della conversione. La Corte ha inoltre rilevato che, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2002, n. 150, la competenza a decidere sulla conversione spetta al giudice dell'esecuzione e non al magistrato di sorveglianza, sicché l'istanza era stata proposta davanti al giudice non competente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e volta a sollecitare una rivalutazione del merito, ma soprattutto ha osservato che la domanda di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria doveva essere proposta al giudice dell'esecuzione, il quale deve decidere applicando i parametri dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 e i criteri di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto della gravità del fatto e della personalità del condannato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    richiamato come beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale già riconosciuto al condannato

  • d.lgs. 10 ottobre 2002, n. 150

    richiamato per affermare che, dopo la riforma, l'istanza di conversione deve seguire le disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia e va proposta al giudice competente

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    indicato come parametro cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi nella valutazione discrezionale sulla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato come criterio di valutazione della gravità del fatto e della personalità del condannato ai fini della conversione

  • Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto, Rv. 287460 - 01

    citato come precedente conforme sulla competenza del giudice dell'esecuzione e sui criteri di valutazione della conversione

Massime di principio

  • In materia di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2002, la competenza appartiene al giudice dell'esecuzione e non al magistrato di sorveglianza.
  • La decisione sulla conversione non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice, da compiersi nel rispetto dei parametri dell'art. 58 l. n. 689 del 1981 e dei criteri di cui all'art. 133 c.p., con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del condannato.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri specifici errori del provvedimento impugnato e si limiti a sollecitare una rivalutazione dei presupposti di merito già esaminati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • La proposizione dell'istanza davanti a un giudice privo di competenza nel procedimento di conversione comporta il rigetto della richiesta e rende infondata la pretesa di ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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