Cassazione Penale, Ordinanza n. 22719/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto in abitazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta non sarebbe stata idonea a integrare il reato di furto in abitazione. La Corte ha rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità ed era comunque manifestamente infondata perché la sottrazione di cosa mobile altrui avvenuta all'interno di un cortile condominiale recintato, con accessi privati ordinariamente chiusi, integra il reato di furto in abitazione, trattandosi di pertinenza di privata dimora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto, e comunque manifestamente infondato alla luce della qualificazione del cortile condominiale come pertinenza di privata dimora rilevante ai fini dell'art. 624-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sottrazione di cosa mobile altrui commessa all'interno di un cortile condominiale recintato, con accessi privati ordinariamente chiusi, integra il furto in abitazione quando il luogo costituisce pertinenza di privata dimora.
La censura che, pur dedotta come violazione di legge, tende in realtà a contestare accertamenti di fatto e la qualificazione fattuale della condotta non è consentita in sede di legittimità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
- Il cortile condominiale può assumere rilievo, ai fini del furto in abitazione, quando risulti recintato, con accessi privati ordinariamente chiusi e quindi configurabile come pertinenza di privata dimora.
- La sottrazione di beni altrui in un contesto connotato da stabile accesso riservato alla sfera privata può integrare il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., anche se il fatto si svolge in uno spazio esterno all'edificio in senso stretto.
- La manifesta infondatezza del motivo, quando si ponga in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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