Cassazione Penale, Ordinanza n. 40625/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che i ricorsi erano generici e proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità 'de plano'.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di patteggiamento che ha applicato la pena concordata tra imputati e pubblico ministero
evocato dai ricorrenti come parametro per sostenere il mancato esame delle cause di proscioglimento
richiamato per la definizione 'de plano' dell'inammissibilità dei ricorsi
indicato come limite oggettivo dei casi in cui è proponibile il ricorso; i ricorsi sono stati ritenuti proposti fuori da tali casi
art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del fatto oggetto del patteggiamento, relativo a reati in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso è inammissibile se proposto fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge.
- La deduzione del mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non supera, da sola, il vaglio di ammissibilità quando il ricorso sia generico o ecceda i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- In presenza di ricorso inammissibile deciso 'de plano', la Corte non entra nel merito delle doglianze sulla motivazione della sentenza di patteggiamento.
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