Cassazione Penale, Sentenza n. 14781/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 4/6/2024 del Tribunale di sorveglianza di Bologna che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) riferite a pena di 3 anni, 9 mesi e 20 giorni. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen. e dell'art. 27 Cost., nonché vizio di motivazione: sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la relazione di sintesi che attestava un atteggiamento migliorato e un percorso di rivisitazione personale, che le condotte disciplinari contestate risalivano nel tempo e non potevano precludere il beneficio, e che il domicilio della moglie (una stanza in casa condivisa per ragioni economiche) sarebbe stato ingiustamente ritenuto idoneo come requisito esterno. Inoltre contesta l'uso come elemento negativo del fatto che in passato fosse già stato ammesso a misure alternative poi revocate.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato i criteri di valutazione delle misure alternative (prognosi di reinserimento sociale basata su personalità, precedenti, comportamento carcerario e indagine socio-familiare). Ha confermato che: a) i numerosi precedenti e la reiterazione di comportamenti illeciti non consentono di ritenere affidabile la prognosi di reinserimento; b) le condotte intramurarie rilevate (fatti potenzialmente integranti reato e sanzioni disciplinari) e gli esiti dell'osservazione personologica (tendenze manipolatorie, atteggiamento verso operatori) giustificano un'ulteriore fase di osservazione; c) le risorse esterne prospettate (contratto di lavoro non definito e domicilio costituito da stanza in casa condivisa) erano precarie e non garantivano idoneità; d) il Tribunale ha fornito motivazione adeguata sull'inidoneità delle misure alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Configurato come norma quadro sulle misure alternative; interpretata come richiedente una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale sulla base di elementi concreti (reato, precedenti, condotta carceraria, indagine socio-familiare).
Norma richiamata per le modalità applicative delle misure alternative; interpretata unitamente all'art. 47 nel senso che il Tribunale deve valutare la personalità e le condizioni del condannato per formulare la prognosi di reinserimento.
art. 27 della Costituzione
Richiamato nel contesto della finalità rieducativa della pena; la Corte conferma però che il principio rieducativo si realizza anche attraverso una valutazione prudente e gradualità nella concessione dei benefici quando sussistono segnali di pericolosità o recidiva.
art. 391-ter cod. pen. (menzionato)
Il provvedimento ha rilevato che alcuni fatti intramurari potevano integrare condotte punibili ex art. 391-ter; tali segnalazioni sono state utilizzate ai fini prognostici per valutare la pericolosità del detenuto.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative richiede una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale sulla base di elementi concreti: reato commesso, precedenti, pendenze processuali, comportamento carcerario e indagine socio-familiare.
- Precedenti tentativi di misure alternative infruttuosi e revoche/sospensioni precedenti costituiscono un forte indice negativo e possono giustificare il diniego anche se emergono successivi comportamenti positivi.
- Comportamenti intramurari rilevanti (fatti potenzialmente delittuosi o sanzioni disciplinari) incidono negativamente sulla valutazione prognostica.
- La disponibilità e la solidità delle risorse esterne (domicilio stabile, rapporto di lavoro concreto e documentato) sono elementi essenziali; la mera prospettazione di un domicilio precario o di un contratto non definito può essere ritenuta insufficiente.
- La corte può legittimamente applicare un criterio di gradualità: anche in presenza di segnali positivi, può richiedersi un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali prima di concedere benefici, specie per reati che indicano elevata capacità delinquenziale o contiguità con ambienti criminali.
- L'onere di dimostrare l'idoneità delle condizioni esterne e la reale trasformazione personale grava sul richiedente; valutazioni giustificate e motivate del Tribunale di sorveglianza sono difficilmente censurabili in sede di ricorso se fondate su elementi concreti.
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