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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19959/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un'intimazione di pagamento. In primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione ritenendo che non vi fosse titolo per emettere l'intimazione, perché la cartella presupposta era già stata annullata. Tuttavia, la stessa commissione aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio con una motivazione sintetica, facendo riferimento a un asserito intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla questione della notifica. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi connessi, la nullità della statuizione sulle spese per motivazione apparente e la violazione delle norme sulle spese nel processo tributario e del principio di soccombenza, sostenendo che le controparti avrebbero dovuto essere condannate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; tali ragioni, pur potendo essere ravvisate anche in un sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, devono essere concretamente indicate e non possono risultare illogiche o inconferenti rispetto alla reale ratio della decisione. Nel caso concreto, la motivazione sulla compensazione è stata giudicata meramente apparente e contraddittoria, perché la CTR aveva deciso l'accoglimento dell'appello per mancanza di titolo dell'intimazione a seguito dell'annullamento della cartella, ma aveva poi giustificato la compensazione con un generico richiamo a un dibattito su una questione di notifica non chiaramente individuata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la regolazione delle spese con motivazione congrua e, in difetto, applicare il principio di soccombenza, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese non è rimessa a una valutazione libera del giudice: essa è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere puntualmente indicate in motivazione.
  • La motivazione che giustifica la compensazione delle spese deve essere concreta, coerente con la ratio della decisione e riferita alla reale questione decisa; un richiamo generico o inconferente a un dibattito giurisprudenziale o dottrinale integra motivazione apparente e violazione di legge.
  • Il sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, non imputabile alle parti, può costituire ragione idonea a fondare la compensazione delle spese; tale categoria può comprendere anche ipotesi di ius superveniens o di interpretazione autentica, specie se retroattivi.
  • Quando la parte vittoriosa in causa ottiene l'accoglimento della domanda per ragioni incompatibili con la compensazione, la regola generale resta quella della soccombenza, salvo che il giudice espliciti in modo convincente una deroga legittima.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancanza o l'apparenza della motivazione sulla statuizione relativa alle spese può essere denunciata come violazione di legge se la giustificazione addotta è illogica, erronea o non riconducibile a una delle ipotesi legali di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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