Cassazione Civile, Ordinanza n. 19959/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un'intimazione di pagamento. In primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione ritenendo che non vi fosse titolo per emettere l'intimazione, perché la cartella presupposta era già stata annullata. Tuttavia, la stessa commissione aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio con una motivazione sintetica, facendo riferimento a un asserito intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla questione della notifica. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi connessi, la nullità della statuizione sulle spese per motivazione apparente e la violazione delle norme sulle spese nel processo tributario e del principio di soccombenza, sostenendo che le controparti avrebbero dovuto essere condannate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; tali ragioni, pur potendo essere ravvisate anche in un sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, devono essere concretamente indicate e non possono risultare illogiche o inconferenti rispetto alla reale ratio della decisione. Nel caso concreto, la motivazione sulla compensazione è stata giudicata meramente apparente e contraddittoria, perché la CTR aveva deciso l'accoglimento dell'appello per mancanza di titolo dell'intimazione a seguito dell'annullamento della cartella, ma aveva poi giustificato la compensazione con un generico richiamo a un dibattito su una questione di notifica non chiaramente individuata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la regolazione delle spese con motivazione congrua e, in difetto, applicare il principio di soccombenza, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della motivazione sulla compensazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione delle norme sulle spese e del principio di soccombenza.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui assenza o apparenza determina nullità.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati dalla ricorrente come norme processuali tributarie incidenti sulla motivazione della decisione e sulle spese.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
richiamato come parametro sistematico; la Corte ha valorizzato la giurisprudenza formatasi sulla versione dell'articolo successiva alle riforme del 2009 e del 2014.
art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
ha introdotto nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione delle spese, applicabile dal 1° gennaio 2016.
art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
indicato per la decorrenza dell'applicabilità della nuova disciplina delle spese nel processo tributario.
art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato per la precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c. che consentiva la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014
richiamato come intervento che aveva limitato la compensazione nel processo civile a ipotesi nominate.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
utilizzato in via di raffronto; la Corte ne ha richiamato l'evoluzione normativa e la giurisprudenza costituzionale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non è rimessa a una valutazione libera del giudice: essa è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere puntualmente indicate in motivazione.
- La motivazione che giustifica la compensazione delle spese deve essere concreta, coerente con la ratio della decisione e riferita alla reale questione decisa; un richiamo generico o inconferente a un dibattito giurisprudenziale o dottrinale integra motivazione apparente e violazione di legge.
- Il sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, non imputabile alle parti, può costituire ragione idonea a fondare la compensazione delle spese; tale categoria può comprendere anche ipotesi di ius superveniens o di interpretazione autentica, specie se retroattivi.
- Quando la parte vittoriosa in causa ottiene l'accoglimento della domanda per ragioni incompatibili con la compensazione, la regola generale resta quella della soccombenza, salvo che il giudice espliciti in modo convincente una deroga legittima.
- Nel giudizio di legittimità, la mancanza o l'apparenza della motivazione sulla statuizione relativa alle spese può essere denunciata come violazione di legge se la giustificazione addotta è illogica, erronea o non riconducibile a una delle ipotesi legali di compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →