Cassazione Penale, Sentenza n. 25049/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione (mancanza e apparente) e contestava che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente il "tempo silente" (il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) né tutti gli elementi di fatto, nonostante la presunzione prevista per la custodia cautelare in carcere, chiedendo quindi la riforma dell'ordinanza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico relativo alla presunta carenza motivazionale: il Tribunale di Catanzaro aveva correttamente verificato l'assenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio e aveva motivato che il mero decorso del tempo non costituisce elemento di novità senza specifiche allegazioni. La Corte ha inoltre confermato l'applicabilità della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per le imputazioni di particolare gravità e l'insussistenza di segni di dissociazione dal sodalizio criminale che consentano misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure proposte in Cassazione per vizio di motivazione apparente o insufficiente
Norme generali sul procedimento cautelare richiamate nel contesto dell'esame motivazionale
Richiamato tra le disposizioni processuali pertinenti alla valutazione probatoria e motivazionale
Riferimento alle regole sull'istruttoria e sugli elementi di fatto da valutare nelle misure cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Citato relativamente alla presunzione temporale e all'onere motivazionale in caso di decorso del tempo tra misura e fatti contestati
Riferimento all'imputazione di associazione mafiosa; influenza la valutazione della gravità del fatto e la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere
Norma sull'appello contro le misure cautelari, richiamata come titolo dell'impugnazione in sede di appello e relativo controllo
Richiamato nel procedimento di ammissione del motivo (menzione formale nella motivazione della Corte)
Massime di principio
- La mera decorrenza del tempo ("tempo silente") non è di per sé elemento di novità: per ottenere la sostituzione della misura cautelare è necessario allegare fatti nuovi concreti e specifici che incidano sul quadro cautelare
- In sede di impugnazione di un provvedimento cautelare il giudice dell'appello/cassazione non è tenuto a riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma verifica l'esistenza di fatti nuovi e la correttezza e completezza della motivazione rispetto alle censure
- Per rebatere la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, specie in ipotesi di reati gravi (es. 416-bis), occorrono segnali oggettivi di dissociazione o elementi che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari
- Una diversa interpretazione di elementi già acquisiti (ad es. nuova lettura di intercettazioni già valutate) non costituisce, di per sé, novità idonea a giustificare la modifica della misura, salvo prova di elementi inediti
- Chi chiede sostituzione della misura deve formulare allegazioni puntuali e provare l'effetto delle nuove circostanze sulla concreta attualità delle esigenze cautelari; altrimenti il rigetto è giustificato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile
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