Cassazione Civile, Ordinanza n. 32288/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione un'integrazione d'imposta dopo aver disconosciuto l'esenzione prevista dalla normativa regionale siciliana. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma in appello la decisione è stata riformata e l'avviso è stato confermato. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, formalmente denunciando nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma in sostanza sostenendo che i giudici di merito avessero male interpretato i bilanci, valorizzando soltanto il passivo e trascurando le voci attive, così giungendo erroneamente a ritenere la società in difficoltà economica. Secondo la ricorrente, tale errore avrebbe inciso anche sulla qualificazione dell'esenzione IRAP come aiuto di Stato, richiamando la decisione della Commissione europea del 7 febbraio 2007 e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 290/2007.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo non colpisse un vizio di legittimità della sentenza impugnata, ma mirasse soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei bilanci già esaminati dalla CTR. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre a un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La deduzione di nullità della sentenza per vizio di motivazione non può essere usata per censurare la mera valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e alla condanna conseguente in caso di ricorso inammissibile.
Applicato per condannare la parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
artt. 14, 15 e 16 l. Regione Sicilia n. 21/2003
Sono le disposizioni regionali poste a fondamento dell'esenzione IRAP invocata dalla contribuente, ma ritenuta non spettante nel caso concreto.
art. 1 decisione Commissione europea del 7 febbraio 2007, n. 498
L'esenzione IRAP è stata ricondotta a un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, poiché concesso a soggetti in difficoltà economica.
risoluzione Agenzia delle Entrate n. 290 del 12/10/2007
Richiamata quale atto di prassi coerente con la qualificazione dell'agevolazione come aiuto di Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur prospettato come vizio di motivazione o nullità della sentenza, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito: la Corte controlla la correttezza giuridica e logico-formale della decisione, non rivaluta il materiale istruttorio.
- Quando il giudice di merito abbia motivatamente apprezzato documenti e bilanci, la parte soccombente non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa più favorevole, poiché ciò integra una censura di puro merito.
- L'esenzione fiscale qualificata come aiuto di Stato può essere negata se, alla luce dei dati contabili, il beneficiario versi in condizioni di difficoltà economica secondo il parametro valorizzato dalla decisione europea richiamata.
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