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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11438/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino tunisino, trattenuto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri in attesa dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore. Il ricorrente ha dedotto due censure: da un lato, violazione degli artt. 13 e 14 del testo unico immigrazione, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il giudice di pace non avesse indicato i presupposti specifici della decisione e si fosse limitato a un modulo standard; dall'altro, violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., lamentando motivazione apparente o inesistente. Nel procedimento erano costituiti il Ministero dell'interno, la Questura e il Prefetto per l'eventuale partecipazione all'udienza. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha affermato che, in tema di immigrazione, l'adozione di misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 presuppone il possesso di un passaporto o documento equipollente in corso di validità; inoltre, ha escluso che la motivazione fosse inesistente o apparente per il solo fatto di essere resa mediante modulo prestampato, se il provvedimento richiama i criteri di legge e contiene comunque una motivazione intellegibile. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i due motivi di impugnazione. Ha confermato la convalida del trattenimento disposta dal giudice di pace. Ha inoltre applicato la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. alla somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, osservando che, nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la condanna può essere pronunciata anche in assenza di difese degli intimati quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta. Nulla è stato disposto per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo per falsa applicazione o interpretazione di norme di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo per omessa o apparente motivazione

  • artt. 13 e 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    disciplinano il trattenimento dello straniero e i presupposti dell'espulsione; la Corte li richiama per ritenere legittima la convalida

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    l'adozione di misure alternative al trattenimento richiede il possesso di passaporto o documento equipollente in corso di validità

  • art. 24 Cost.

    è invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza difensiva

  • art. 111 Cost.

    è invocato dal ricorrente e richiamato in relazione all'obbligo di motivazione

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    è invocato per sostenere l'inesistenza o apparenza della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    è invocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    consente la partecipazione dell'amministrazione intimata all'udienza di discussione

  • art. 380-bis c.p.c.

    regola il procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la decisione conforme alla proposta giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende in presenza di abuso del processo o ricorso manifestamente infondato

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    è applicato dalla Corte per sanzionare la proposizione del ricorso ritenuto infondato nel procedimento accelerato

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, le misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 presuppongono che l'interessato sia munito di passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità.
  • La motivazione del provvedimento giudiziale non è inesistente o meramente apparente per il solo fatto di essere redatta su un modulo prestampato, purché il provvedimento contenga un richiamo ai criteri di legge e renda comprensibile la ratio della decisione.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere pronunciata anche se gli intimati non si sono costituiti, quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta e ritiene il ricorso manifestamente infondato.
  • L'utilizzo di un modulo standard non incide di per sé sulla validità della motivazione, che va valutata per il suo contenuto complessivo e non per la sola forma grafica in cui è redatta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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