Cassazione Penale, Ordinanza n. 24019/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo dei requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p., perché si limita a riproporre doglianze già formulate in appello e mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Le censure vengono ritenute inoltre non sorrette da indicazioni specifiche e decisive di travisamenti della prova, ma fondate su una diversa lettura degli elementi processuali, non consentita in sede di legittimità. Nel testo si richiamano, quale oggetto del vaglio di merito, gli elementi valorizzati dai giudici di merito per affermare la sussistenza del reato di riciclaggio: caratteristiche dei beni, modalità di pagamento, assenza di documentazione, alterazioni, sostituzione di targhe, esiti degli accertamenti patrimoniali, intestazione fittizia di numerosi autoveicoli e mancata individuazione dei venditori dei beni alterati in possesso del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità del motivo, sulla sua mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e sul fatto che le doglianze tendevano a una rivalutazione del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità; non è stato ravvisato un travisamento della prova decisivo e idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio dei giudici di merito.
Norme richiamate
Norma richiamata come oggetto delle censure difensive e del giudizio di merito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che i giudici di merito avevano ritenuto integrati gli elementi costitutivi del riciclaggio.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità, intesa anche come assenza di correlazione con la motivazione impugnata, comporta inammissibilità.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e correlate alle ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze già svolte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito mediante la richiesta di una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando l'errore denunciato sia decisivo, cioè idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e a rendere illogica la motivazione; non basta allegare una diversa interpretazione degli elementi processuali.
- Quando la decisione di merito ha già esaminato e disatteso le doglianze difensive con motivazione logica e giuridicamente corretta, il ricorso che si limiti a riprodurle senza confrontarsi con tale motivazione è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23946/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23955/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23996/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23998/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23999/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24000/2025 del 27/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →