Cassazione Penale, Sentenza n. 37438/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva rifiutato la consegna richiesta dalle autorita' francesi ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, L. n. 69/2005 disponendo invece l'esecuzione in Italia della sentenza francese di condanna per atti sessuali su minori (pena di 5 anni). I motivi di ricorso denunciati comprendevano: 1) la sentenza francese non e' definitiva perche' pende ricorso in Cassazione in Francia (violazione artt. 1 e 2 d.lgs. n. 161/2010); 2) sussistenza di motivi di rifiuto dell'esecuzione (art. 13 d.lgs. n. 161/2010), in particolare per fatti iniziati in Italia e protrattisi fino al 2015 (lett. d) e n)) e per mancata comparizione personale dell'imputato senza adeguata notificazione (lett. i)); 3) illegittimita' dell'aggiunta in sede di riconoscimento di pene accessorie italiane (art. 735 c.p.p. e art. 12 c.p.); 4) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 161/2010 per omissione della notifica dell'appello incidentale della Procura nel procedimento francese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte di appello non poteva applicare il rifiuto facoltativo di consegna previsto dall'art. 18-bis L. n. 69/2005 quando la sentenza estera, pur esecutiva nello Stato emittente, non era definitiva e risultava pendente un ricorso; la riconoscibilita' ed eseguibilita' in Italia richiedono la definitivita' (art. 2 d.lgs. n. 161/2010 e decisione quadro 2008/909/GAI). La Cassazione ha disposto che la Corte di appello verifichi lo stato di definitivita' della sentenza e, se non definitiva, valuti la consegna subordinata alla misura del reinvio di cui all'art. 19, comma 2, L. n. 69/2005. Ha respinto i motivi relativi alle lettere d), n) e i) dell'art. 13 d.lgs. 161/2010 e le censure relative alle garanzie processuali in Francia, ritenendo che le informazioni richieste fossero state fornite e che la nomina di difensore potesse integrare le garanzie richieste. Ha invece accolto il motivo relativo all'aggiunta di pene accessorie: il riconoscimento non poteva aggravare autonomamente la sanzione inflitta dallo Stato emittente; l'imposizione di pene accessorie richiede la procedura di riconoscimento ex art. 730 c.p.p. promossa dalla Procura, nel rispetto del principio ne bis in idem.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 2; art. 19, comma 2; artt. 6 e 18-ter; art. 2
L'art. 18-bis permette il rifiuto facoltativo della consegna se la pena e' eseguibile in Italia, ma la Corte non puo' opporre tale motivo quando la sentenza estera non e' definitiva. L'art. 19, comma 2 consente di subordinare la consegna al reinvio dell'esecuzione nello Stato emittente.
D.lgs. n. 161 del 2010 (attuazione decisione quadro 2008/909/GAI)
La normativa impone che la sentenza che si intende far eseguire sia definitiva per il riconoscimento ed esecuzione in Italia; l'art. 13 elenca cause di rifiuto riconoscibili dall'ordinamento italiano, ma tali cause devono tradursi concretamente in motivo ostativo alla consegna ai sensi della L. 69/2005.
Decisione quadro 2008/909/GAI del 27/11/2008
Richiede che la sentenza che irroga la pena da porre in esecuzione sia 'definitiva' (tutte le possibilita' di ricorso nazionali esperite o termini scaduti); tale requisito e' applicabile all'esecuzione a seguito di mandato d'arresto europeo.
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)
Il mandato d'arresto europeo puo' essere emesso anche sulla base di una sentenza esecutiva secondo l'ordinamento dello Stato di emissione; tuttavia, l'eseguibilita' nello Stato di esecuzione richiede condizioni (tra cui la definitivita').
La procedura di riconoscimento ex art. 730 c.p.p. e' quella prevista per il riconoscimento di misure e sanzioni accessorie; art. 735 disciplina il riconoscimento delle sentenze straniere ai fini dell'esecuzione ma non autorizza l'aggravamento autonomo della pena mediante accessori non riconosciuti dallo Stato emittente.
Riferimento normativo alle pene accessorie; la Cassazione ha ritenuto che l'applicazione di tali accessori in sede di semplice riconoscimento sarebbe ingiustificata senza la procedura prevista.
Attua la decisione quadro 2008/675/GAI sul mutuo riconoscimento: la valutazione per applicare pene accessorie non puo' violare la garanzia del ne bis in idem eurounitario.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE
Sent. Van Vemde (C-582/11); Sent. Popiawski (C-579/15)
Corte U.E. ha chiarito che la definitivita' della sentenza estera e l'impegno dello Stato di esecuzione sono condizioni per rifiutare la consegna e per evitare impunita'; inoltre l'autorita' di esecuzione deve verificare la possibilita' di eseguire la pena conformemente al diritto interno.
Massime di principio
- Se un mandato d'arresto europeo e' basato su una sentenza esecutiva ma non definitiva (pende ancora un ricorso nel Paese emittente), la Corte italiana non puo' automatica-mente rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18-bis L. n. 69/2005: occorre verificare la definitivita' e, se la sentenza non e' definitiva, valutare la consegna condizionata (art. 19, comma 2).
- La riconoscibilita' ed eseguibilita' in Italia di una pena inflitta all'estero richiedono il rispetto del requisito della 'definitivita'' previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dal d.lgs. n. 161/2010.
- Le censure che non incidono direttamente su un motivo di rifiuto della consegna (cioe' non impedirebbero la consegna) non giustificano di per se' l'opposizione alla trasmissione della persona: la verifica in sede di cassazione si concentra sui profili idonei a determinare il rifiuto del mandato d'arresto.
- La nomina di un difensore e le informazioni certificate dallo Stato emittente (art. 6 e 18-ter L. n. 69/2005) possono integrare le garanzie circa la conoscenza del procedimento e la possibilita' di difesa in assenza dell'imputato, secondo i requisiti stabiliti dalla normativa UE e nazionale.
- In sede di riconoscimento di una sentenza straniera non e' ammesso aggravare autonomamente la sanzione con pene accessorie italiane: l'applicazione di accessori richiede la procedura specifica (art. 730 c.p.p.) e il rispetto del principio ne bis in idem.
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