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Sentenza

Sentenza n. 6705/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, del provvedimento con cui la Commissione esaminatrice della procedura nazionale di abilitazione alla professione di guida turistica, indetta ai sensi della legge 13 dicembre 2023, n. 190, e del d.m. 26 giugno 2024, ha dichiarato il ricorrente non idoneo alla prova scritta a quesiti a risposta multipla.

Giustizia amministrativa202601603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità alla prova scritta a quesiti a risposta multipla dell'esame nazionale per l'abilitazione alla professione di guida turistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta sostenuta il 18 novembre 2025, nella quale aveva conseguito 20,5 punti, a fronte della soglia minima di 25 prevista dal bando. Ha dedotto, in primo luogo, l'ambiguità, incompletezza o fuorvianza di alcuni quesiti, chiedendo l'eliminazione o neutralizzazione delle domande e il ricalcolo del punteggio. In particolare, ha contestato i quesiti nn. 16, 22, 33 e 80. Ha inoltre sostenuto che alcuni quesiti non fossero riconducibili alle materie indicate nel bando; che la Commissione non avesse previamente determinato i criteri di valutazione; che il provvedimento fosse carente di motivazione, non consentendo di conoscere analiticamente quali risposte fossero state considerate errate e per quali ragioni; e che il punteggio non riflettesse il suo effettivo livello di preparazione, essendo stato penalizzato dall'erronea impostazione delle domande o delle risposte. In subordine ha chiesto la rivalutazione del punteggio.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, accertando che i quesiti nn. 16 e 22 avevano una risposta corretta diversa da quella indicata dal ricorrente e che la documentazione prodotta non dimostrava l'ambiguità delle domande; quanto al quesito n. 33, ha ritenuto smentita la contestazione relativa all'assenza di fonti sulla presenza di Pablo Neruda nell'opera di Renato Guttuso; quanto al quesito n. 80, ha ritenuto corretta la risposta fondata sull'art. 101, comma 4, d.lgs. 42/2004, distinguendola dalla disposizione generale richiamata dal ricorrente. Ha respinto anche il motivo relativo all'estraneità delle domande al programma, ritenendo i quesiti riconducibili alle materie di storia dell'arte e geografia e rilevando che il programma dettagliato pubblicato dal Ministero comprendeva i siti culturali e turistici contestati. Ha escluso l'omessa predeterminazione dei criteri, poiché il Ministero aveva pubblicato il verbale di insediamento della Commissione e i criteri di valutazione. Ha respinto la censura motivazionale, affermando che, nelle prove a risposta multipla, l'onere di motivazione è assolto dall'indicazione della risposta ritenuta corretta quando questa sia l'unica indubitabilmente esatta e la domanda sia chiara e non ambigua. Il motivo sul punteggio è stato respinto in quanto dipendente dalle censure già disattese. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 3 del bando di esame

    Stabilisce il punteggio minimo di 25 necessario per il superamento della prova scritta.

  • art. 4, commi 6 e 7, del bando di esame

    Prevede gli obblighi relativi alla pubblicazione del programma di esame, del verbale di insediamento della Commissione e dei criteri di valutazione.

  • art. 101, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 ... che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

    La disposizione è stata ritenuta la norma sottesa al quesito n. 80 e idonea a individuare come corretta la risposta concernente il servizio pubblico svolto dagli istituti e luoghi della cultura pubblici.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. 42/2004

    È stata qualificata come disposizione generale riferita all'ambito più ampio dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, non prevalente rispetto alla disciplina specifica dell'art. 101, comma 4, per il quesito contestato.

Massime di principio

  • Nelle prove selettive a risposta multipla, l'indicazione da parte dell'amministrazione della risposta ritenuta corretta soddisfa l'obbligo di motivazione, purché la risposta sia l'unica indubitabilmente esatta e la formulazione del quesito sia chiara e non ambigua.
  • La contestazione giudiziale di un quesito a risposta multipla non può fondarsi sulla mera prospettazione di una risposta alternativa: il candidato deve dimostrare, sulla base delle fonti pertinenti, l'ambiguità della domanda o l'esistenza di più risposte esatte.
  • La legittimità dei quesiti di una prova selettiva va valutata anche alla luce del programma dettagliato pubblicato dall'amministrazione prima dello svolgimento della prova; la riconducibilità dei quesiti alle materie e agli argomenti previamente indicati esclude la censura di estraneità al programma.
  • L'obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione è assolto quando l'amministrazione pubblica, prima dello svolgimento della prova, il verbale di insediamento della commissione e i criteri valutativi da questa approvati, secondo quanto previsto dal bando.
  • Quando le censure relative all'ambiguità o all'erroneità dei quesiti sono infondate, è infondata anche la censura consequenziale secondo cui il punteggio non rifletterebbe la preparazione del candidato perché condizionato dall'erronea formulazione delle domande.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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