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Sentenza

Sentenza n. 1074/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della nota della A.S.L. TO 4 in data -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, con cui è stata in parte denegata l’istanza di accesso agli atti, presentata dal ricorrente il -OMISSIS-; per l’accertamento del diritto del ricorrente a ottenere l’esibizione in versione integrale di tutti gli atti e i documenti richiesti con la predetta istanza di accesso; per la condanna della A.S.L. TO 4 a esibire i documenti richiesti dal ricorrente nella loro versione integrale, entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.;

Giustizia amministrativa202600525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi alla valutazione e al rigetto di una domanda risarcitoria per responsabilità medica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (paziente richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dichiarando di aver riportato danni alla salute in conseguenza di una terapia a base di statine prescritta da un medico convenzionato con l'ASL, aveva richiesto l'accesso alla documentazione medica esaminata dal Comitato di Gestione Sinistri, alle determinazioni del medico legale incaricato dall'ASL, al verbale del Comitato, agli atti e alle relazioni istruttorie e a ogni documento posto a base del rigetto della domanda risarcitoria. L'ASL aveva trasmesso soltanto alcuni documenti, oscurando integralmente le motivazioni e conclusioni della relazione medico-legale e le valutazioni medico-legali contenute nel verbale del Comitato, sostenendo che si trattasse di considerazioni istruttorie attinenti alla sfera intellettuale del medico e alla posizione difensiva dell'Azienda. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990, dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, dei principi di trasparenza, giusto procedimento e proporzionalità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all'ASL di consentire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la visione e l'estrazione di copia integrale, senza oscuramenti, di tutti i documenti richiesti. Il Collegio ha ritenuto accessibili i pareri legali e le perizie tecniche che si inseriscono nell'istruttoria amministrativa, comprese le parti valutative delle relazioni medico-legali concernenti la ricostruzione degli eventi, il nesso causale, gli eventuali errori o negligenze e la quantificazione del danno. I verbali dei comitati di gestione dei sinistri e le perizie propedeutiche alla possibile liquidazione del danno non sono sottratti all'accesso quando risultano funzionali alla definizione transattiva o alla gestione precontenziosa del sinistro. L'esclusione è ammessa soltanto per le valutazioni formulate in diretta e immediata relazione con una concreta strategia difensiva da assumere in giudizio; il mero richiamo generico al diritto di difesa, alla natura istruttoria degli atti o alla sfera intellettuale del medico non è sufficiente. Il regolamento interno dell'ASL non può introdurre limitazioni più ampie di quelle previste dalla legge, poiché l'art. 24, comma 7, l. 241/1990 garantisce comunque l'accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. L'ASL è stata inoltre condannata al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    deve “comunque” essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L'accesso difensivo prevale su eventuali limitazioni regolamentari quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela di interessi giuridici; l'esclusione è giustificata solo per contenuti direttamente e immediatamente collegati a una concreta strategia difensiva in giudizio.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la decisione fonda l'accoglimento principalmente sulla disciplina dell'accesso documentale e difensivo prevista dalla l. 241/1990.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento del ricorso in materia di accesso, di ordinare l'esibizione dei documenti entro un termine; il TAR ha fissato il termine di trenta giorni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Sono accessibili i pareri legali e le perizie tecniche che si inseriscono nell'istruttoria amministrativa e risultano oggettivamente correlati alla formazione della decisione dell'amministrazione.
  • Le relazioni medico-legali e i verbali dei comitati di gestione dei sinistri non possono essere oscurati nelle parti valutative relative alla ricostruzione degli eventi, al nesso causale, agli eventuali errori o negligenze e alla quantificazione del danno, quando tali documenti sono funzionali alla gestione precontenziosa o transattiva della richiesta risarcitoria.
  • L'accesso può essere escluso per le sole valutazioni formulate in diretta ed immediata relazione con una concreta strategia difensiva dell'amministrazione in un giudizio; il mero riferimento alla potenziale utilità difensiva, alla natura istruttoria dell'atto o alla sfera intellettuale del professionista non integra una motivazione sufficiente.
  • I regolamenti interni dell'amministrazione non possono sottrarre all'accesso documenti che la legge rende comunque conoscibili per esigenze di cura o difesa di interessi giuridici, ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneTutela del terzo

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