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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12094/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'associazione per il pagamento dei compensi relativi a una procedura di mediazione svolta su delega del giudice in una causa di divisione. La parte ingiunta propose opposizione, poi respinta dal giudice di pace; in appello il Tribunale rigettò il gravame. In cassazione la parte soccombente propose tre motivi: con i primi due censurò l'affermazione del Tribunale secondo cui l'appello non rispettava i requisiti degli artt. 342 e 434 c.p.c., deducendo violazione di norme processuali e costituzionali, e sostenendo che il giudice di appello si sarebbe contraddetto esaminando comunque il merito dopo aver dichiarato inammissibile l'appello. Con il terzo motivo lamentò, in modo frammentario, che non vi fosse stata una vera volontà di avvalersi della mediazione, che la procedura fosse stata disposta dal giudice e non scelta spontaneamente, che vi fossero irregolarità nella chiusura della procedura e che la parcella fosse indebita; richiamò anche un verbale del 2019 che, secondo la sua prospettazione, mostrerebbe una successiva intesa transattiva venuta meno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di interesse, perché diretti a contestare un passaggio motivazionale sull'inammissibilità dell'appello che costituiva solo un obiter dictum e non la ratio decidendi, essendo la decisione fondata in realtà sul rigetto nel merito del gravame. Ha ritenuto anche il terzo motivo inammissibile, poiché formulato con allegazioni sparse e non idonee a confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dal Tribunale per esaminare la forma dell'appello; la sua menzione in motivazione, non decisiva, non incideva sulla ratio della decisione

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti dell'impugnazione; la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta priva di interesse

  • art. 100 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per affermare la carenza di interesse a censurare un rilievo motivazionale non decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva perché la doglianza non colpiva la ratio decidendi

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come base dei motivi di cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non accolto

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non accolto

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente, ma non accolto

  • d.lgs. n. 28 del 2010

    richiamato per escludere la fondatezza della censura di incostituzionalità, anche perché nel caso concreto si trattava di mediazione delegata dal giudice

  • sentenza Corte cost. n. 272 del 2012

    menzionata per respingere la tesi di incostituzionalità del procedimento di mediazione

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso per cassazione che censuri esclusivamente un passaggio motivazionale non decisivo, quando la decisione impugnata si fondi su una diversa e autonoma ratio decidendi.
  • Quando il giudice di merito, dopo avere incidentalmente affermato l'inammissibilità dell'appello, esamini comunque il gravame e lo rigetti nel merito, la parte soccombente non può limitarsi a contestare il rilievo sull'inammissibilità se esso non ha inciso sul dispositivo.
  • Il motivo di cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche, frammentarie o meramente riproduttive delle difese di merito sono inammissibili.
  • La contestazione della debenza di compensi per mediazione deve misurarsi con l'effettivo svolgimento della procedura e con gli impegni assunti nel relativo verbale, ove tali elementi siano posti a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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