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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29566/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Somma impugnava l'ordinanza del 28/03/2024 che, riconoscendo il vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili, rideterminava il trattamento sanzionatorio in 10 anni, 10 mesi di reclusione e 7.000,00 euro di multa. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 81, 2° comma c.p. e art. 671 c.p.p.), in particolare per l'omessa individuazione del reato piu' grave su cui calcolare la pena-base, per l'assenza di un'analitica indicazione dei criteri e della consistenza degli aumenti applicati per i reati-satellite e per la mancata considerazione del fatto che entrambe le decisioni erano state emesse in rito abbreviato (occorre applicare la diminuente).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione. Ha disposto che, in sede di nuova rideterminazione della pena, il Giudice dell'esecuzione: 1) individui esplicitamente il reato piu' grave e la pena-base su cui calcolare gli aumenti per continuazione; 2) motivi distintamente l'entita' degli aumenti relativi a ciascun reato-satellite; 3) effettui una verifica dettagliata dei concreti indicatori della continuazione (omogeneita' dei fatti, contiguita' spazio-temporale, modalita', ecc.); 4) tenga conto dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato nelle decisioni presupposte.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: va usata per rideterminare il trattamento sanzionatorio tenendo conto della pena-base e degli aumenti per i reati-satellite; la sua applicazione richiede motivazione analitica sulla piattaforma di calcolo e sugli aumenti.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Principio relativo all'unificazione delle pene per più reati (continuazione): impone di individuare la pena-base e poi applicare gli aumenti; il giudice deve motivare in particolare l'entita' degli aumenti per i reati-satellite.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri per l'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena (criteri di commisurazione e motivazione); richiamati per sottolineare l'obbligo di motivazione analitica del giudice nella determinazione della pena complessiva.

  • Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 (Ahlal)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, ai fini della determinazione della pena per fatti unificati, bisogna individuare il reato piu' grave (tenendo conto di circostanze e comparazioni) e poi aumentare tale pena per continuazione.

  • Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)

    Giurisprudenza che stabilisce l'obbligo del giudice, anche in sede esecutiva, di motivare non solo l'individuazione della pena-base ma anche l'entita' degli aumenti per i reati-satellite, per consentire il controllo dell'iter logico-giuridico seguito.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio delle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indici (omogeneita' dei reati e del bene protetto, contiguita' spazio-temporale, modalita', sistematicita', programmazione dei reati) e non puo' basarsi su valutazioni generiche.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, quando si riconosce la continuazione tra piu' sentenze irrevocabili, il giudice deve prima individuare il reato piu' grave e la relativa pena-base prima di applicare gli aumenti per continuazione
  • La quantificazione degli aumenti per i reati-satellite deve essere motivata distintamente per ciascun reato-satellite; non e' sufficiente limitarsi al rispetto del limite legale (es. il triplo della pena-base)
  • Il giudice deve effettuare una verifica analitica e motivata dei concreti indici della continuazione (omogeneita', contiguita' spazio-temporale, modalita', finalita' o programmazione), come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
  • Se le decisioni presupposte sono state emesse con rito abbreviato, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio va considerata la diminuente propria del rito speciale
  • L'omessa o generica motivazione sulle modalita' di calcolo della pena-base e sugli aumenti espone l'ordinanza ad annullamento con rinvio per nuovo giudizio

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