Cassazione Penale, Ordinanza n. 31029/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, perché la sua memoria non conteneva una reale attività argomentativa di contrasto alle deduzioni difensive dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando tre profili: primo, l'affermazione di responsabilità per appropriazione indebita, deducendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti; secondo, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.; terzo, il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, lamentando un vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il primo motivo generico e meramente reiterativo di censure già disattese, oltre che diretto a ottenere una inammissibile rivalutazione del merito; il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché l'aggravante non risultava previamente dedotta in appello; il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva motivato il diniego della sospensione condizionale rilevando che l'imputato ne aveva già beneficiato e che non emergevano elementi positivi per concederla nuovamente.
Norme richiamate
individua il reato oggetto del primo motivo di ricorso, rispetto al quale la censura è stata ritenuta generica e diretta a una rivalutazione del fatto.
individua l'aggravante contestata nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non previamente dedotta in appello.
la deduzione in sede di legittimità di un motivo non prospettato in appello è preclusa a pena di inammissibilità.
regolano il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione richiamato per il regolamento delle spese della parte civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito o mira, senza indicare specifici vizi logici o travisamenti della prova, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
- La Corte di cassazione non può procedere a una 'rilettura' del compendio probatorio, poiché la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito, salvo specifiche anomalie motivazionali dedotte nei limiti consentiti.
- In sede di legittimità non sono proponibili censure su questioni non previamente dedotte in appello, quando la preclusione sia prevista a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è infondata se la sentenza impugnata indica una ragione ostativa coerente, come la precedente fruizione del beneficio e l'assenza di elementi positivi per concederlo nuovamente.
- La parte civile ottiene la rifusione delle spese del giudizio di legittimità solo se ha svolto un'effettiva attività difensiva e argomentativa di contrasto al ricorso; una mera richiesta conclusiva non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30845/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →